L’ammonimento del questore prescinde dall’esito del giudizio penale per atti persecutori (TAR Emilia-Romagna n. 663 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 costituisce misura di prevenzione con finalità dissuasive, che si muove su un piano preventivo e cautelare distinte da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.. La sua adozione presuppone la sussistenza di elementi dai quali desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso, non già l’acquisizione di prove idonee a resistere in un giudizio penale. La sopravvenuta assoluzione in sede penale non incide sulla legittimità del provvedimento. L’istruttoria procedimentale è connotata da ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, essendo rimessa al questore la valutazione di necessità delle informazioni da acquisire. La misura, non conoscendo graduazione, è intrinsecamente proporzionata al ricorrere dei suoi presupposti.
Il Fatto
Il provvedimento di ammonimento era stato adottato dal Questore di Bologna su richiesta dell’ex moglie e dell’ex suocero del ricorrente, in ragione di condotte ritenute persecutorie, denigratorie e assillanti. L’interessato, vice questore della Polizia di Stato, aveva presentato istanza di autotutela, rigettata con provvedimento del 29 gennaio 2024. Avverso tale diniego aveva proposto ricorso, deducendo vizi di motivazione, istruttoria e violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nonché un profilo di sproporzionalità della misura. In seguito, aveva impugnato con motivi aggiunti il decreto ministeriale del 24 maggio 2024 che ne disponeva il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale ad altra Questura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso avverso il diniego di autotutela, poiché l’Amministrazione, accettando di dare corso all’istanza di riesame con rinnovazione dell’istruttoria, aveva reso legittima l’impugnazione del provvedimento di conferma nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione. Nel merito, il Tribunale ha escluso che la mancata ostensione della documentazione istruttoria potesse inficiare la legittimità dell’atto, non essendo stata la partecipazione procedimentale lesa.
Quanto alle censure sul difetto di motivazione e sul falso presupposto, la Corte ha richiamato la natura preventiva e dissuasiva dell’ammonimento, che non presuppone l’acquisizione di prove resistenti in giudizio ma la sussistenza di elementi indicativi di un comportamento persecutorio potenzialmente degenerativo. Ha quindi affermato che l’assoluzione sopravvenuta in sede penale non può condurre all’annullamento della misura, richiamando il principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9211/2024 e già recepito dal medesimo Tribunale nella sentenza n. 248/2026.
In relazione alle dedotte violazioni procedimentali, il Collegio ha condiviso l’orientamento per cui l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella conduzione dell’istruttoria, essendo la clausola “se necessario” dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 espressiva della libera valutazione dell’autorità nella modulazione degli strumenti di approfondimento. Quanto al profilo di proporzionalità, la misura, non conoscendo graduazione, è stata ritenuta intrinsecamente proporzionata al ricorrere dei suoi presupposti.
Il Tribunale ha quindi prescindito dalla valutazione di ammissibilità dei motivi aggiunti, trattandosi di provvedimento di autorità diversa non in rapporto di stretta consequenzialità, reputandoli comunque infondati. Il trasferimento d’ufficio era motivato non da problemi relazionali con la moglie ma dall’esigenza di tutelare il prestigio dell’Amministrazione e il sereno svolgimento delle funzioni, anche alla luce della condanna irrevocabile del 2021 per maltrattamenti contro familiari e del connesso divieto di avvicinamento. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e proporzionato, essendo la scelta finale esito del bilanciamento tra esigenze personali e miglior funzionamento dell’istituzione.
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Nota della Redazione
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