Requisiti di esecuzione e self cleaning nell’appalto pubblico (TAR Lombardia n. 2457 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disponibilità delle attrezzature e degli automezzi richiesti dalla lex specialis costituisce requisito di esecuzione, e non di partecipazione, quando il disciplinare di gara equipara espressamente il possesso all’impegno del concorrente di dotarsene entro il termine fissato dalla comunicazione di affidamento. Tale clausola, di carattere speciale, prevale sull’indicazione generale che collega l’esclusione al difetto dei requisiti di ordine speciale, con la conseguenza che le contestazioni sull’utilizzo dei mezzi attengono alla stipula e all’esecuzione del contratto e non alla legittimità dell’ammissione. Quanto alle cause non automatiche di esclusione, la stazione appaltante non è tenuta a motivare in modo analitico le ammissioni non contestate in gara, potendo la valutazione di non gravità risultare implicita o per facta concludentia; un obbligo motivazionale specifico sorge solo quando siano ritenute intempestive o insufficienti le misure di self cleaning, ovvero quando sussistano contestazioni procedimentali di rilevante pregnanza. Chi dissente dalla valutazione amministrativa deve addurre elementi concreti e puntuali, non limitarsi a dedurre il difetto di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella gara a procedura aperta indetta da una società a capitale interamente pubblico per il servizio di nolo cassoni, prelievo, trasporto e smaltimento di sabbie provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2, disposta con determinazione del 28.11.2024, insieme agli atti di gara e alla graduatoria.
La ricorrente ha censurato il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo all’aggiudicataria, il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai carichi pendenti dichiarati dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, nonché la mancata esclusione per la pendenza di un procedimento penale. Ha domandato, in via principale, l’aggiudicazione con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno. Si sono costituite la stazione appaltante e l’aggiudicataria, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta che l’aggiudicataria, avendo dichiarato di voler operare con veicoli di terzi, abbia smentito la propria qualità di trasportatore e che i mezzi non risultino inclusi nella propria autorizzazione, con violazione dell’art. 15 del D.M. Ambiente n. 120/2014. Il Collegio osserva che l’aggiudicataria è incontestatamente titolare di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali, e che l’iscrizione nella categoria 8 le consente di affidare il trasporto a terzi senza integrare subappalto. La facoltà di subappaltare parte del contratto, del resto, è stata espressamente riconosciuta nella nota integrativa.
Le doglianze sulla mancata inclusione dei mezzi nell’autorizzazione e sull’iscrizione dei noleggianti attengono ad aspetti che potranno rilevare in sede di esecuzione. Il requisito di cui all’art. 9.2 lett. h) del disciplinare è, infatti, un requisito di esecuzione: la clausola equipara il possesso delle attrezzature all’impegno ad acquisirle entro venti giorni dalla comunicazione di affidamento. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 1617 del 2022, il Tribunale ribadisce che la natura del requisito va rinvenuta nella lex specialis, interpretata secondo l’art. 1363 cod. civ., e che la previsione speciale prevale sull’indicazione generale di esclusione.
Quanto ai restanti motivi, il Collegio esclude la violazione dell’art. 94, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023: l’esclusione automatica presuppone una condanna definitiva o un decreto penale irrevocabile, mentre nel caso di specie il legale rappresentante e il responsabile tecnico risultano solo rinviati a giudizio. L’aggiudicataria ha inoltre informato la stazione appaltante della pendenza del procedimento e ha fornito prova delle misure di self cleaning, adempiendo agli obblighi dichiarativi previsti dal disciplinare.
La mancata motivazione sull’ammissione non inficia il provvedimento. La regola, costante anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, impone di motivare puntualmente le esclusioni, e non le ammissioni non contestate in gara; la motivazione sulla non gravità può essere implicita. Un obbligo specifico sussiste solo se le misure di self cleaning siano ritenute intempestive o insufficienti, ai sensi dell’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. La ricorrente non ha contestato con elementi concreti il giudizio tecnico-discrezionale. Il ricorso è respinto, con rigetto delle domande di inefficacia e risarcimento e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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