Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul conguaglio dei corrispettivi sanitari (TAR Sicilia n. 1888 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulle controversie concernenti l’esattezza del conguaglio operato dall’azienda sanitaria sui corrispettivi dovuti alle strutture accreditate. La controversia ha natura meramente patrimoniale e attiene a un rapporto di credito, non a un esercizio, neppure mediato, del pubblico potere. La sussistenza di una procedura amministrativa non vale, di per sé, a radicare la giurisdizione esclusiva. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Le ricorrenti, strutture sanitarie specialistiche accreditate, hanno impugnato le note con cui l’azienda sanitaria provinciale ha comunicato l’esistenza di crediti derivanti dalla differenza tra la produzione dell’anno 2020 e gli importi effettivamente liquidati nello stesso periodo, prospettando il recupero forzoso in mancanza di riscontro.
Il ricorso contestava il difetto di partecipazione procedimentale, l’errata quantificazione delle somme, l’eccessiva onerosità delle modalità di recupero, l’interpretazione delle norme regionali e statali di riferimento e la lesione del legittimo affidamento, con riserva di quantificare in seguito i danni. Le parti pubbliche hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. A sostegno richiama un orientamento maturato in un contenzioso analogo dalla sezione staccata di Catania (TAR Catania, sez. IV, 14 maggio 2025, n. 1575; ibidem, 7 maggio 2025, nn. 1467 e 1466).
Da tali precedenti si ricava che sulle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi la cognizione spetta al giudice ordinario, anche quando la fattispecie rientri in astratto nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Quest’ultima si radica solo in presenza di un esercizio, quantomeno mediato, del pubblico potere.
Nel caso di specie si discute dell’esattezza del conguaglio effettuato dall’azienda sanitaria sul rapporto patrimoniale con le strutture accreditate. Non è dato dubitare della natura meramente patrimoniale della controversia, che attiene a un rapporto di credito.
Il Collegio respinge l’argomento delle ricorrenti secondo cui, trattandosi di irregolarità procedimentali, sussisterebbe la giurisdizione amministrativa. Anche l’attività non autoritativa delle amministrazioni si esprime secondo procedure, necessarie a regolare l’attività di qualunque organizzazione complessa. L’esistenza di una procedura non è quindi, di per sé sola, espressione di attività autoritativa.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, restando salva la riproposizione davanti al giudice ordinario nel termine di legge, fatte salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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