Distanza del pannello pubblicitario dall’intersezione: criterio di misurazione reale (TAR Lombardia n. 661 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il calcolo della distanza minima tra un impianto pubblicitario e l’intersezione stradale, prescritta dall’art. 18, comma 3, del PGIP, deve essere effettuato sulla base della situazione reale dei luoghi e non mediante la proiezione del punto di installazione sulla carreggiata principale. Ove l’edificio sia arretrato rispetto alla strada per effetto dell’interposizione di una controstrada, tale arretramento concorre a determinare la distanza e non può essere azzerato con un criterio di misurazione lineare che trasporti la facciata sulla sede viaria. La controstrada che si configuri essenzialmente come area di parcheggio, ove le autovetture rallentano necessariamente dopo aver abbandonato la sede stradale principale, incide diversamente sull’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, con la conseguenza che il criterio di misurazione deve rispettare la ratio della disciplina sulle distanze e non può prescindere dalla configurazione effettiva dei luoghi.

Il Fatto

La ricorrente presentava al Comune, tramite lo sportello SUAP, istanza di autorizzazione all’installazione di un impianto pubblicitario luminoso da posizionare sulla facciata del capannone di sua proprietà. Dopo una richiesta di integrazione documentale, interveniva un preavviso di rigetto fondato sul mancato rispetto della distanza minima di 25 metri dalle intersezioni, prevista dall’art. 18, comma 3, del PGIP.

La ricorrente trasmetteva osservazioni e rilievo fotografico con le misurazioni eseguite, ma il Comune notificava il diniego definitivo, quantificando in soli 5 metri la distanza del pannello dall’intersezione. La società impugnava quindi il provvedimento davanti al TAR, contestando la motivazione e il criterio di misurazione adottato dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, fondata sulla natura di atto plurimotivato del diniego. Il Tribunale osserva che le ragioni sostanziali del rigetto sono identificate proprio nella violazione delle distanze, poiché il provvedimento afferma che il pannello sarebbe posto a circa 5 metri dall’intersezione con la controstrada. Il parere della Polizia Locale, oltre a costituire un mero atto procedimentale, fa anch’esso riferimento al mancato rispetto delle distanze. Quanto alla documentazione asseritamente mancante, il ricorso e i documenti in atti dimostrano l’avvenuta integrazione.

Nel merito, il ricorso è accolto e risulta fondato il secondo motivo. Dirimente è l’individuazione del metodo corretto di misurazione della distanza tra il pannello e l’intersezione. Il tecnico della ricorrente traccia un semicerchio con raggio di 25 metri dal punto della facciata destinato all’installazione, individuando così tutti i punti situati alla distanza minima; dalla misurazione l’intersezione risulta rispettare i 25 metri richiesti.

Il Comune, invece, traccia due rette: una che collega perpendicolarmente la facciata a un punto di via Dalmazia, e un’altra che da quel punto raggiunge l’intersezione. In sostanza l’amministrazione trasporta la facciata sulla sede stradale, per poi calcolare linearmente la distanza. Tale metodo non è condivisibile.

Il primo criterio risulta preferibile perché si basa sulla situazione reale dei luoghi, caratterizzata dall’arretramento dell’edificio rispetto a via Dalmazia per effetto dell’interposizione della controstrada. Quest’ultima contribuisce a distanziare l’edificio dall’intersezione e deve essere considerata nel calcolo. Il Collegio aggiunge che la controstrada si configura essenzialmente come un’area di parcheggio, dove le autovetture, dopo aver lasciato la sede stradale principale, rallentano necessariamente: in un simile contesto l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione si atteggia diversamente rispetto alla strada deputata alla circolazione vera e propria. Il ricorso è quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato, mentre le spese sono integralmente compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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