Ottemperanza al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 32 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di ottemperanza il decreto ingiuntivo è azionabile solo se dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c., momento in cui si forma il giudicato sul provvedimento monitorio. Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro il termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative ivi previste.
Il Fatto
Una società ricorrente ha agito ex art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza di un’amministrazione comunale a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Salerno. Con quel provvedimento l’ente era stato condannato a pagare una somma di denaro, oltre interessi e spese.
La ricorrente ha dedotto la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio e la mancata esecuzione. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa processuale: condizione essenziale per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 647 c.p.c. È in quel momento che si forma il giudicato sul provvedimento monitorio. Il principio è ricondotto a Consiglio di Stato, V Sez., n. 1609 del 2015 e a TAR Campania, Napoli, n. 3727 del 2022.
Dalla documentazione prodotta emerge che il decreto azionato, non opposto, è stato dichiarato esecutivo con provvedimento di esecutorietà del novembre 2024. La notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita nel gennaio 2025 ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Le statuizioni del titolo non hanno ricevuto esecuzione, senza alcuna contraria deduzione dell’amministrazione non costituita. Il ricorso è quindi accolto: si ordina all’ente di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a idoneo funzionario. Il commissario provvede su formale richiesta della parte, attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, entro novanta giorni dalla ricezione; compie ogni atto necessario, comprese le modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento. Va rispettata la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L.
Quanto all’astreinte, il Collegio richiama Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, spettando al giudice verificarne la sussistenza. Nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento della penalità. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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