Difetto di giurisdizione contabile sui conti degli agenti dei Consorzi di Bonifica (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 186 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione in ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica. Questi ultimi hanno natura di enti pubblici economici, perché svolgono attività di tipo imprenditoriale, non esclusa dall’equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell’esazione. L’assoggettamento dei consorzi a controllo amministrativo è irrilevante al fine indicato e i medesimi non sono assimilabili, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato, ai consorzi tra enti locali territoriali. La cognizione sulla verificazione dei rendiconti consuntivi spetta pertanto al giudice ordinario.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente contabile, nella specie consegnatario di carta di credito in servizio presso un Consorzio di Bonifica, per l’esercizio finanziario 2022. Il magistrato istruttore, con relazione, aveva segnalato profili di irregolarità, chiedendo la fissazione dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 147, comma 2, del c.g.c.
La Procura regionale e il difensore dell’agente contabile eccepivano, in via preliminare, la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in tale materia, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La trattazione veniva dapprima rinviata e poi differita in attesa della decisione sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto in un giudizio di conto parallelo, relativo a un altro agente del medesimo consorzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’ordinanza con cui la Corte di Cassazione, pronunciandosi sull’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ha dichiarato l’insussistenza della giurisdizione del giudice contabile in ordine ai conti resi dagli agenti contabili dei Consorzi di Bonifica. Tale pronuncia conferma l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite n. 1548/2017.
Il principio richiamato muove dalla qualificazione dei Consorzi di Bonifica come enti pubblici economici. La loro attività è di tipo imprenditoriale e tale natura non è esclusa dall’equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali, limitata ad alcuni aspetti, quale quello dell’esazione. Da ciò deriva il difetto della competenza giurisdizionale della Corte dei conti in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi.
La Corte esclude che possano assumere rilievo l’assoggettamento dei consorzi a controllo amministrativo e l’assimilabilità dei medesimi, anche nella disciplina della contabilità generale dello Stato introdotta dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, ai consorzi tra enti locali territoriali. Manca, infatti, un’espressa previsione normativa che fondi la giurisdizione contabile.
Ne deriva l’affermazione che la giurisdizione in tale materia spetta al giudice ordinario. Il Collegio, preso atto delle conclusioni conformi del Pubblico Ministero e della difesa dell’agente contabile, dichiara il proprio difetto di giurisdizione anche sul conto oggetto del giudizio, indicando il giudice ordinario come munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 17, comma 1, del c.g.c.
Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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