Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 171 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la riliquidazione della quota retributiva della pensione del personale militare cessato dal servizio, l’adozione da parte dell’INPS del provvedimento satisfattivo conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti determina la cessazione della materia del contendere, per il conseguimento del bene giuridico da parte del ricorrente. La contestazione del ricorrente circa il presunto erroneo conteggio dell’art. 54 del DPR 1092/1973 è inammissibile quando introduce una domanda diversa e, comunque, si presenti generica e non motivata. Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese quando il ricorrente abbia invocato l’aliquota del 44% prima del pronunciamento delle Sezioni Riunite e l’INPS abbia riliquidato in ossequio al principio di diritto richiamato.
Il Fatto
Il ricorrente, militare con grado di Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri fino all’11.05.2020, è in quiescenza dal 12.05.2020 ed è titolare di un trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto, con anzianità contributiva al 31.12.1995 di diciassette anni e un mese. Previa messa in mora, ha proposto ricorso per ottenere la riliquidazione della pensione, per la quota retributiva, secondo i criteri dell’art. 54 del DPR 1092/1973 riferito ai militari, con applicazione dell’aliquota del 44%, e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, con interessi, rivalutazione e spese.
L’INPS si è costituito riferendo di aver riliquidato il trattamento pensionistico applicando l’aliquota di rendimento del 2,44%, con arretrati sulla rata di febbraio 2025, in conformità alla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e alla circolare INPS n. 107/2021, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Nonostante l’intervenuto pagamento, il difensore del ricorrente ha ritenuto il calcolo non corretto, chiedendo la dichiarazione della sussistenza del diritto e non la cessazione.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’individuazione della normativa applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto al personale militare cessato dal servizio con anzianità contributiva superiore a venti anni e che al 31.12.1995 avesse maturato meno di diciotto anni di servizio. Il thema riguarda dunque l’interpretazione dell’art. 54 del DPR 1092/1973.
Il giudice richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, espressosi con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/PRES-SEZ, che hanno risolto i quesiti sull’applicabilità del beneficio previsto dall’art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973 al personale militare collocato a riposo con anzianità superiore ai venti anni utili ai fini previdenziali, per la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995.
In attuazione di tale indirizzo, l’INPS ha emanato circolari applicative e ha provveduto alla riliquidazione nei termini indicati, adottando un provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti. Ne consegue il conseguimento del bene giuridico da parte del ricorrente e la cessazione della materia del contendere.
La Corte esclude l’ammissibilità della contestazione sul presunto erroneo conteggio dell’art. 54. La doglianza, oltre a introdurre una domanda diversa, è generica e non motivata. Quanto alle spese, il giudice ravvisa valide ragioni per la compensazione, avendo il ricorrente invocato l’aliquota del 44% prima del pronunciamento delle Sezioni Riunite e avendo l’INPS riliquidato in ossequio al principio di diritto richiamato. Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.
Nota della Redazione
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