Agente contabile regionale e maneggio delle partecipazioni societarie (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 101 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti la legittimazione passiva dell’agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto. Il componente del collegio sindacale di una società a partecipazione regionale, privo della disponibilità delle partecipazioni, non riveste tale qualità. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualificava agente contabile i componenti degli organi di controllo societari preclude la configurazione di una legittimazione passiva ex lege. Essa non può essere sostituita da una qualificazione di fatto, mancando il maneggio. Ne segue la improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva ad causam, restando l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto da chi ha effettivamente detenuto le partecipazioni.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata. Con relazione del magistrato istruttore è stata proposta la dichiarazione di improcedibilità della gestione, contestando l’assenza di un valido atto di parifica e la carenza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza con decreto presidenziale, la difesa del convenuto e il pubblico ministero hanno concluso per l’improcedibilità; nessuno è comparso per l’amministrazione. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni pregjudiziali. La prima attiene alla validità dell’atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924 la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, secondo il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020. Nel caso concreto manca un valido atto di parifica, essendo stata apposta sul decreto di parificazione una dicitura di conformità informatica priva di sottoscrizione digitale.
La seconda questione riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti del magistrato istruttore risulta che il convenuto rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione qualificava agenti contabili i soggetti nominati o designati dalla Regione quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale.
La Corte rileva che la norma regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni, in conflitto di interesse in quanto componenti di organi di controllo, in contrasto con i principi della legislazione statale. Questi ultimi individuano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto; per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come si desume dall’art. 9, comma 2, TUSP, dagli artt. 137 e seguenti c.g.c. e dalle disposizioni del r.d. n. 827/1924.
La declaratoria di incostituzionalità non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di qualificarlo agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Non sussiste dunque la legittimazione passiva ad causam e il giudizio va dichiarato improcedibile. La improcedibilità non definisce il merito sulla regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con l’amministrazione regionale tenuta ad acquisirli e parificarli, ferme restando le competenze della Procura erariale. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la decisione su questioni pregiudiziali.
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Nota della Redazione
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