Difetto di giurisdizione della Corte dei conti su emolumenti retributivi del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 167 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, difetta di giurisdizione sulla domanda che investe emolumenti di natura retributiva del militare cessato dal servizio. Le tre mensilità riconosciute al pari grado del servizio permanente nei tre mesi successivi al congedo, ex art. 1877 d.lgs. n. 66/2010, e il compenso sostitutivo delle ferie non godute, ex art. 55, comma 2, d.P.R. n. 254/1999, non hanno natura previdenziale e non integrano il petitum sostanziale pensionistico. Il giudice contabile non può sindacare, neppure in via incidentale, il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione che incide sullo status del dipendente, questione devoluta al giudice del rapporto, salvo il potere-dovere di delibazione dei soli atti che spiegano rilevanza diretta sul trattamento di quiescenza.

Il Fatto

Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio dal 1987 nel ruolo dei sovrintendenti, era cessato dal servizio nel febbraio 2021 per collocamento in congedo assoluto a seguito di sopravvenuta inidoneità psico-fisica, con liquidazione della pensione diretta di inabilità. Successivamente, un provvedimento del Comandante Interregionale gli ha irrogato la perdita del grado per rimozione, modificando retroattivamente la causa di cessazione dal servizio, originariamente intervenuta per infermità.

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia ha quindi emesso un provvedimento di recupero per le tre mensilità ex art. 1877 d.lgs. n. 66/2010 e per il compenso sostitutivo per ferie non godute, pari a complessive euro 11.484,69. Il ricorrente ha impugnato tale atto davanti alla Corte dei conti, chiedendo in via principale l’annullamento e, in via subordinata, che l’INPS fosse condannato a tenerlo indenne dal pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. Osserva che l’atto di recupero degli emolumenti è conseguenza del provvedimento disciplinare di perdita del grado, il quale afferisce allo status giuridico del militare e non è sindacabile davanti al giudice contabile in funzione di giudice pensionistico. Richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22730 del 2023, secondo cui l’azione diretta all’annullamento dell’atto di mutamento del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto, poiché il petitum sostanziale riguarda il rapporto di lavoro e solo in via riflessa il trattamento pensionistico.

Il Collegio richiama altresì Cass., SS.UU. n. 18076/2009, che riconosce alla Corte dei conti il potere-dovere di delibare gli atti del pregresso rapporto d’impiego ai fini della loro incidenza sul trattamento di quiescenza, ma le preclude di decidere, anche in via incidentale, sulla loro legittimità quando siano ancora impugnabili o siano divenuti definitivi.

Nel caso concreto, la domanda principale non investe il diritto alla pensione né la sua misura. Le pretese relative alle tre mensilità e alle ferie non godute non hanno natura pensionistica: la cessazione del servizio per infermità, quale presupposto del compenso sostitutivo, non ha attinenza con la cessazione quale presupposto o momento di misura del diritto a pensione. Manca perciò lo spazio per un potere di delibazione incidentale da parte del giudice delle pensioni.

La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione, declinando la competenza a favore del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 15, comma 1, e 17, comma 1, c.g.c., trattandosi di diritti ed emolumenti retributivi riconducibili al rapporto di lavoro del personale militare.

La domanda subordinata è poi dichiarata inammissibile per assoluta genericità e carenza di interesse ad agire: il ricorrente non ha indicato il titolo giuridico dell’obbligo di manleva dell’INPS, né ha allegato che la pensione sia stata modificata o che siano state operate trattenute, mentre l’Istituto ha escluso di avere ricevuto alcun provvedimento di recupero. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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