Pensione privilegiata: ammissibile l’accertamento della causa di servizio senza domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 166 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. La giurisdizione contabile si radica in base al petitum sostanziale: spetta alla Corte dei conti la domanda volta all’accertamento della dipendenza causale finalizzata alla pensione di privilegio, mentre resta devoluta al giudice del rapporto di impiego quella diretta all’equo indennizzo. Nel merito, il diritto alla pensione privilegiata presuppone che le infermità siano ascrivibili alle categorie tabellari e riconosciute dipendenti da causa di servizio quali causa ovvero concausa efficiente e determinante; il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante per l’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il decreto con cui il Comando Generale ha negato la dipendenza da causa di servizio della patologia uditiva diagnosticatagli, confermando il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento, l’accertamento della dipendenza della patologia dal servizio e la condanna dell’amministrazione all’iscrizione tabellare e all’emissione di un nuovo decreto concessivo.

A sostegno della pretesa ha richiamato l’esposizione prolungata alla radio di servizio e, soprattutto, due episodi terroristici occorsi durante l’incarico presso una rappresentanza diplomatica italiana all’estero, deducendo l’insorgenza del deficit uditivo in stretta connessione cronologica con tali eventi. Il Ministero della Difesa ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di interesse e l’assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. Poiché la contestazione dei provvedimenti sul giudizio medico è finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata, la giurisdizione spetta al giudice contabile. Il discrimine tra le due giurisdizioni va individuato nel petitum sostanziale: la domanda volta al pagamento della pensione di privilegio, o anche al solo accertamento della dipendenza causale in funzione di essa, appartiene alla Corte dei conti; quella finalizzata all’equo indennizzo al giudice del rapporto di impiego.

Sul secondo profilo pregiudiziale, la Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa. Richiamato il prevalente orientamento delle Sezioni di appello, secondo cui è ammissibile l’azione di mero accertamento sulla sussistenza delle condizioni, il giudice richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 12/2023/QM, che ha affermato il principio dell’ammissibilità del ricorso in materia pensionistica proposto a fronte del diniego di causa di servizio, in funzione del futuro trattamento di privilegio, anche in assenza di domanda amministrativa.

Nel merito, ricostruito il quadro normativo — dall’art. 6 del d.l. n. 201/2011, che ha mantenuto gli istituti per il comparto sicurezza e difesa, all’art. 1885 del d.lgs. n. 66/2010, all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 sul nesso eziologico — la Corte rileva che entrambi i pareri tecnici convergono nell’escludere la riconducibilità della patologia al servizio. Il giudice non ha motivo di discostarsi dal parere del Collegio medico legale d’ufficio, congruo sul piano istruttorio e motivazionale.

L’accertamento peritale ha evidenziato l’insussistenza degli elementi del nesso causale: assenza di referti di rotture timpaniche o traumi recenti; presenza di un’esame audiometrico anteriore al preteso evento già recante un deficit bilaterale; curva audiometrica successiva non tipica di recente trauma acustico; incongruenze sulla datazione e sul periodo dell’incarico all’estero. La tipologia di servizio, inoltre, non esponeva il ricorrente a rumore professionale.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni, involgenti valutazioni tecnico-mediche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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