Cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 162 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere è istituto di estinzione del processo non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, ma applicabile in via giurisprudenziale a tutti i giudizi rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti. Essa si verifica quando un fatto nuovo, successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo, ovvero concordemente ammesso dalle parti, determina l’integrale soddisfazione del diritto esercitato e la conseguente eliminazione dell’oggetto della lite. Il giudice può pronunciarla in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio. Il sopravvenuto riconoscimento in via amministrativa del beneficio richiesto, con liquidazione degli arretrati ritenuta satisfattiva, fa venir meno ex se la ragione della controversia e impone la declaratoria di estinzione.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico presso un’azienda sanitaria provinciale, aveva chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 5 agosto 2021 per accedere al pensionamento anticipato quota 100. L’amministrazione datrice aveva accolto l’istanza, rettificando poi la decorrenza al 1° settembre 2021. La domanda di pensione presentata all’INPS il 2 luglio 2021 veniva respinta con provvedimento motivato con il mancato possesso dei requisiti.

Il lavoratore impugnava il diniego davanti al Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che con sentenza n. 3147/2023 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, assegnando termine per la riassunzione. Il ricorso veniva quindi riassunto davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con richiesta di accertamento dei requisiti anagrafici e contributivi, di declaratoria del diritto alla pensione dal 1° settembre 2021 e di condanna al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’INPS rappresentava di aver inserito nei propri sistemi, sulla base della documentazione pervenuta dall’amministrazione datrice nel febbraio 2024, il periodo di riscatto della laurea e il servizio di leva, e di aver conseguentemente concesso il beneficio con decorrenza settembre 2021, disponendo il pagamento degli arretrati sul rateo di aprile 2024. L’Istituto chiedeva pertanto, in via subordinata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Corte ricostruisce la figura della cessazione della materia del contendere, rilevando che essa è espressamente prevista solo in alcuni settori processuali, segnatamente dall’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 per il processo tributario e dall’art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010 per il processo amministrativo, ambiti nei quali la contestazione si sostanzia prevalentemente nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo.

Pur in assenza di disciplina nel codice di giustizia contabile e nel codice di procedura civile, il giudice ritiene l’istituto pienamente operativo nel processo contabile per elaborazione giurisprudenziale. Ne individua i tratti distintivi rispetto alla rinunzia agli atti del processo: la cessazione presuppone la sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata anche d’ufficio, purché il fatto nuovo sia successivo alla domanda e ritualmente acquisito, oppure concordemente ammesso dalle parti. Sul punto richiama Cass. civ. n. 7871/2019 e Cass. civ. n. 22446/2016.

Nel caso concreto, entrambe le parti concordavano sull’avvenuto riconoscimento del beneficio e sulla satisfattività della liquidazione degli arretrati. La Corte ne deduce il venir meno ex se della ragione della controversia per il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, richiamando propri precedenti di merito contabile, e dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite sono integralmente compensate, poiché il ritardo nella liquidazione non è imputabile all’INPS: la documentazione sul riscatto della laurea e sul computo del servizio di leva è pervenuta dall’amministrazione datrice solo nel febbraio 2024. Nulla per le spese di giustizia, in virtù del principio di gratuità del giudizio pensionistico previsto dall’art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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