Carenza di interesse e improcedibilità del ricorso edilizio (TAR Lombardia n. 526 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta di non avere più interesse alla decisione, in assenza di un provvedimento dell’Amministrazione pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale, non integra l’ipotesi della cessazione della materia del contendere, ma impone al giudice di adottare una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone l’avvenuto conseguimento del bene della vita per effetto di un’attività spontanea dell’Amministrazione; l’improcedibilità postula invece la sopravvenuta inutilità della sentenza di merito. La definizione in rito del giudizio non esime dal regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, che impone una delibazione sommaria della fondatezza della pretesa originaria. L’improcedibilità del ricorso principale si estende all’intervento ad adiuvandum, accessorio e subordinato alla posizione del ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in Comune di Olgiate Molgora, hanno impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori notificata il 04.03.2023, deducendo la violazione degli artt. 19 della legge n. 241/1990 e 27 del d.P.R. n. 380/2001, l’eccesso di potere per mancata indicazione del termine di efficacia e per erronea valutazione dei fatti. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato l’ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive, contestando l’insussistenza dell’abuso e il difetto di istruttoria.
Il Comune si è costituito resistendo al gravame; un tecnico è intervenuto ad adiuvandum. Il 16.12.2025 i ricorrenti hanno depositato istanza dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il Comune ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo però l’improcedibilità e la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la fattispecie estintiva. La dichiarazione proveniente dalla stessa parte ricorrente, pur formulata come istanza di cessazione della materia del contendere, va inquadrata correttamente. Il Tribunale distingue la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere, figure che presuppongono scenari diversi e conducono a pronunce di natura differente.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio per effetto di un’attività spontanea dell’Amministrazione (richiamati Cons. Stato, Sez. VII, n. 2520 del 2023 e TAR Campania-Salerno, Sez. II, n. 1796 del 2023). Essa è pronuncia di merito che accerta l’avvenuto conseguimento del bene della vita. L’improcedibilità, disciplinata dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è invece pronuncia di rito fondata sul venir meno di una condizione dell’azione, quando la sentenza non potrebbe più arrecare alcuna utilità al ricorrente (Cons. Stato, Sez. II, n. 2317 del 2025).
In virtù del principio dispositivo, la dichiarazione di non avere più interesse, in assenza di un provvedimento satisfattivo, va interpretata come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, che impone la improcedibilità (richiamati Cons. Stato, Sez. VII, n. 2520 del 2023 e TAR Lazio-Roma, Sez. III, n. 18624 del 2025). Nel caso di specie il Comune non ha adottato alcun atto di autotutela, ma ha costantemente difeso la legittimità del proprio operato.
La declaratoria si estende all’intervento ad adiuvandum, accessorio e subordinato alla posizione del ricorrente principale. Quanto alle spese, in assenza di accordo, si applica il criterio della soccombenza virtuale, che impone una delibazione sommaria della pretesa originaria. L’ordinanza di sospensione, adottata ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, predetermina ex lege l’efficacia in un massimo di quarantacinque giorni: la censura di indeterminatezza temporale è infondata. L’abuso di sopraelevazione è stato accertato con verbale di sopralluogo, atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. (richiamato Cons. Stato, Sez. IV, n. 703 del 2021); l’onere probatorio contrario grava sul proprietario ex art. 64 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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