Il DASPO antirissa si fonda su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (TAR Lombardia n. 3703 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il c.d. DASPO antirissa di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 è misura di prevenzione personale che non richiede, per la sua adozione, un accertamento pieno della condotta, essendo sufficiente la denuncia, anche per un solo reato-spia, e un giudizio prognostico di pericolosità fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il requisito della pericolosità attuale e concreta per la sicurezza pubblica costituisce il trait d’union con le altre misure di prevenzione e va valutato secondo una logica più probabile che non. Il provvedimento è legittimo se la motivazione individua condotte ostili verso le forze dell’ordine in contesti di manifestazione connotati da atti vandalici, senza che rilevi la mancata contestazione di altri reati.
Il Fatto
Durante una manifestazione “Pro Palestina” del 12 aprile 2025, un gruppo di manifestanti travisati compiva atti vandalici contro vetrine di banche ed esercizi commerciali. La ricorrente veniva fermata insieme ad altri soggetti e deferita per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.. Il Questore adottava nei suoi confronti il divieto di accesso ai locali pubblici per anni uno ai sensi dell’art. 13-bis d.l. n. 14/2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa della misura, originariamente introdotta dal d.l. n. 14/2017 e poi irrigidita dal d.l. n. 130/2020 e dal d.l. n. 123/2023, che ne hanno esteso l’ambito applicativo e aumentato la durata. Richiama la giurisprudenza consolidata che individua tre requisiti costitutivi: la denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati-spia, la commissione del fatto in occasione di disordini o nelle vicinanze di locali pubblici, e la valutazione prognostica di pericolosità per la sicurezza.
Con riferimento a quest’ultimo requisito, il TAR evidenzia come la giurisprudenza, anche costituzionale (Corte Cost. n. 47 del 2024 e Corte Cost. n. 20 del 2026), abbia chiarito che il provvedimento non incide sulla libertà personale se inibisce l’accesso ai soli locali collegati alla condotta o alle frequentazioni del prevenuto. Il giudizio di pericolosità non richiede la certezza della commissione del reato, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo una logica probabilistica.
Nel caso di specie, il TAR ritiene integrato il requisito della denuncia, risultando pacifico il deferimento per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., incluso tra i reati-spia. Quanto alla pericolosità, i video depositati in giudizio documentano la condotta di resistenza attiva della ricorrente, che si frapponeva tra gli agenti e il gruppo di facinorosi, nonché la presenza di soggetti travisati con bastoni. Tali elementi sono ritenuti gravi, precisi e concordanti, idonei a sostenere il giudizio prognostico di pericolosità e la conseguente delimitazione spaziale del divieto.
Il TAR respinge quindi il ricorso, ritenendo irrilevante la mancata contestazione del reato di danneggiamento e la mancata ostensione degli atti, non avendo la ricorrente impugnato i relativi dinieghi. Le spese sono compensate per la novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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