Revocatoria contabile delle donazioni ai familiari dei debitori erariali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 119 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procuratore contabile è legittimato a esperire l’azione revocatoria ordinaria sui beni dei debitori erariali, ai sensi dell’art. 73 c.g.c. e dell’art. 2901 c.c., anche quando il credito risarcitorio è accertato con sentenza non ancora definitiva, purché sussista una ragione di credito tutelabile. L’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva del credito litigioso, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Gli atti dispositivi a titolo gratuito successivi al sorgere del credito erariale integrano l’eventus damni, inteso anche come semplice pericolo di danno, e la scientia damni, presunta dal vincolo di parentela tra disponente e beneficiario e dalla residenza nell’immobile donato. La natura liberale dell’atto non sottrae lo stesso all’azione revocatoria, che non comprime illegittimamente il diritto di donare.
Il Fatto
La procura regionale ha convenuto in giudizio, con due atti di citazione depositati il 10 ottobre 2025, il direttore amministrativo e il direttore generale di un’azienda sanitaria, già condannati in solido al risarcimento di un danno erariale di oltre quattro milioni di euro, e i rispettivi familiari beneficiari di atti di donazione.
Il p.m. contabile ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell’art. 73 c.g.c. e degli artt. 2901 e ss. c.c., la revocatoria e l’inefficacia verso l’azienda sanitaria di quattro rogiti notarili, con cui i debitori avevano trasferito a titolo gratuito immobili ai figli e alla moglie. I convenuti hanno eccepito l’insussistenza del danno erariale per intervenuta assoluzione penale e la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente disposto la riunione dei giudizi per connessione oggettiva e ha affermato la propria giurisdizione sull’azione revocatoria, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n. 1881 del 2023; Cass. civ., sez. I, n. 1861 del 2023).
Nel merito, il collegio ha ritenuto sussistente il credito erariale, sorto nel 2015 e accertato con la condanna in primo grado, poi confermata in appello. La sopravvenuta sentenza penale assolutoria non è stata ritenuta idonea a travolgere il titolo contabile: il giudicato penale non incide sul giudizio di revocazione già promosso, essendo stata espunta dall’ordinamento la pregiudizialità penale, e il credito, ancorché litigioso, resta meritevole di tutela cautelare.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva dell’aspettativa, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito litigioso abilita all’azione revocatoria (Cass. civ., n. 1243 dell’11 gennaio 2024).
Quanto all’eventus damni, gli atti gratuiti hanno determinato una variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio dei debitori, comportando maggiore difficoltà e incertezza nel soddisfacimento del credito. I convenuti non hanno provato che il patrimonio residuo fosse capiente rispetto al debito. Il pregiudizio va valutato anche come semplice pericolo di danno, in un giudizio prognostico proiettato al futuro (Cass. civ., sez. I, n. 15527 del 2022; Cass. civ., n. 18213 del 2024).
La scientia damni è stata desunta in via presuntiva dalla natura liberale degli atti, dall’oggetto e dai destinatari, nonché dal rapporto di parentela e di convivenza con i donatari, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. III, n. 18268 del 2024. È stata inoltre ritenuta configurabile la participatio fraudis dei donatari. È stata infine respinta la tesi della lesione del diritto di donare, richiamando Cass. civ., sez. III, n. 25552 del 2025, e dichiarata l’inefficacia degli atti ai sensi dell’art. 2902 c.c., con condanna dei convenuti alle spese.
Nota della Redazione
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