Giurisdizione e interesse ad agire su benefici art 80 l 388/2000 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 534 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di invalidità civile, la domanda di accertamento dello stato di invalidità e dei connessi benefici, ivi compresi quelli previsti dalla legge n. 118 del 1971, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non della Corte dei conti. Rientra invece nella giurisdizione contabile la domanda relativa all’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000, in quanto connessa al rapporto di pubblico impiego. Tale domanda è però inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. quando il dipendente, ancora in servizio, non abbia presentato la domanda di pensione: il beneficio è strettamente collegato al diritto e alla misura del trattamento pensionistico e può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione. Il mero riconoscimento di una invalidità superiore al 74%, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente pubblica con mansioni di collaboratore scolastico, era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75%. In esito a visita di revisione del 2023 la percentuale veniva ridotta al 67%. Il verbale le veniva comunicato nell’aprile 2023. Nel giugno 2023 la lavoratrice presentava all’INPS domanda amministrativa per ottenere i benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000. L’Ente negava il beneficio, sul presupposto della mancanza del riconoscimento di una invalidità pari o superiore al 75%.
La ricorrente adiva quindi la Corte dei conti, chiedendo in via principale l’accertamento dello stato di invalidità civile pari o superiore al 75% e, in via istruttoria, consulenza tecnica d’ufficio. L’INPS eccepiva l’inammissibilità della domanda per mancanza di documentazione medica successiva alla revisione e, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, limitando la domanda ai benefici non economici.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Con riguardo al riconoscimento dell’invalidità civile e dei connessi benefici, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, n. 22550. La decisione si fonda anche sul tenore della nota INPS di comunicazione dell’esito della visita, che indicava espressamente la possibilità di ricorso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
La Corte precisa che la giurisdizione contabile sarebbe stata radicata solo ove fosse stata introdotta una domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità con il procedimento ex art. 445-bis c.p.c., nella specie non attivato (Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).
Rientra invece nella giurisdizione della Corte dei conti la domanda relativa all’accesso ai benefici di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388 del 2000. L’affermazione della giurisdizione contabile lascia però impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità.
La Corte rileva quindi un profilo di inammissibilità per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Richiamando Cass. civ., SS.UU., n. 21903/2021 e la giurisprudenza di legittimità (sez. lav., n. 31284/2019; id., n. 9877/2019), osserva che per fruire dei benefici richiesti occorre la contestuale presentazione della domanda di pensione. Il beneficio è collegato al diritto e alla misura del trattamento pensionistico e può essere riconosciuto solo in sede di domanda di pensione. Nel caso di specie la ricorrente, tuttora in servizio, non aveva ancora presentato domanda di pensione, sicché doveva presumersi che non avesse maturato i relativi requisiti.
Ad abundantiam, la Corte rileva che nel merito la domanda sarebbe comunque infondata, difettando il requisito di una percentuale di invalidità superiore al 74%. Le censure della ricorrente appaiono apodittiche, non avendo la parte corredato il ricorso di perizia medico-legale successiva al provvedimento di diniego, venendo così meno agli oneri di allegazione e probatorio ex art. 2697 c.c. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.