Difetto di interesse del costruttore che impugna la sanatoria per asserta tutela della legalità (TAR Valle d’Aosta n. 22 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’azione è ammissibile solo se il ricorrente è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata e dimostri un interesse concreto, attuale e personale all’annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm.. In materia edilizia, la vicinitas non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere, occorrendo la specifica allegazione di una lesione derivante dal mutato assetto del territorio. Il costruttore che abbia realizzato l’opera su incarico del committente vanta un interesse meramente economico, non tutelabile, e non subisce alcun pregiudizio dall’eventuale annullamento del titolo che legittima l’opera stessa. L’interesse alla mera legalità amministrativa non è sufficiente, poiché il giudizio amministrativo non è una giurisdizione oggettiva.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa edile, aveva stipulato nel 2012 un contratto con la committente per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, in esecuzione di una concessione edilizia rilasciata dal Comune. Nel 2014 la committente era subentrata nella gestione del cantiere e, nel 2015, aveva ottenuto il certificato di agibilità. Nel 2023, dopo l’avvio di una procedura arbitrale per il pagamento delle lavorazioni, la ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato alla committente nel 2024, deducendo plurime violazioni normative e l’illegittimità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, accogliendo l’eccezione sollevata dal Comune e dalla controinteressata. Il Collegio ha premesso che le condizioni dell’azione, legittimazione e interesse, sono necessarie per evitare che il giudizio si trasformi in una giurisdizione oggettiva volta a tutelare l’astratto interesse alla legalità amministrativa.
La società ricorrente vantava un interesse esclusivamente patrimoniale nei confronti della committente, derivante dal mancato pagamento delle opere. Lo stesso interesse si rivelava non satisfattivo, poiché l’annullamento degli atti impugnati non avrebbe giovato alla sua posizione contrattuale. Al contrario, la ricorrente non aveva allegato alcuna concreta utilità derivante dall’eventuale accoglimento, essendo emersa solo l’astratta finalità di garantire la legalità del procedimento e di tutelare la propria immagine professionale.
Il TAR ha evidenziato il paradosso della posizione della ricorrente: impugnando il titolo abilitativo in sanatoria, essa avrebbe ottenuto un risultato che l’avrebbe esposta a maggiori responsabilità, dovendo giustificare il proprio operato quale costruttore, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che lo rende responsabile della conformità delle opere e delle sanzioni pecuniarie, salva la prova di non essere responsabile dell’abuso. L’eventuale annullamento, lungi dall’esentarla da responsabilità, la avrebbe costretta a dover dimostrare la propria estraneità all’illecito. Infine, è stata ritenuta inconferente la prospettata necessità di prevenire future azioni di responsabilità civile ex artt. 1669 e 2043 c.c., atteso che tale responsabilità prescinde dall’abusività dell’opera e che il termine decennale era ormai decorso.
Nota della Redazione
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