Gara pubblica: ammissione non motivata e criteri soggettivi leciti (TAR Lazio n. 6442 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la stazione appaltante non ritenga che una pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente abbia inficiato la moralità professionale, non è tenuta a esplicitare analiticamente le ragioni di tale convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa. L’obbligo motivazionale rafforzato grava solo sul provvedimento di esclusione, non su quello di ammissione, salvo che la vicenda dichiarata presenti una pregnanza tale da imporre alla stazione appaltante di rendere esplicite le ragioni per cui abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile. Inoltre, non è configurabile un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta: la stazione appaltante può attribuire valore premiale all’esperienza pregressa del concorrente, quale elemento che illumina sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.
Il Fatto
La gara europea a procedura aperta telematica, indetta da Veneto Acque S.p.A. su incarico del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive, aveva ad oggetto il servizio di sorveglianza antincendio presso la discarica di Malagrotta in Roma. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. Alla gara partecipavano tre operatori, tra cui la ricorrente, precedente gestore del servizio, e l’aggiudicataria. All’esito della valutazione, la controinteressata risultava prima classificata con punti 100,00 e la ricorrente seconda con punti 58,779; la stazione appaltante aggiudicava il servizio con provvedimento n. 167 del 31 ottobre 2025, disponendo l’esecuzione anticipata.
La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e la lex specialis, deducendo l’illegittimità della mancata esclusione dell’aggiudicataria per pregressi illeciti professionali, l’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione anticipata, la mancata previsione del criterio premiale per la certificazione della parità di genere e l’illegittimità del criterio relativo all’esperienza pregressa, con conseguente richiesta di annullamento e di declaratoria di inefficacia del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto la censura relativa al difetto di motivazione del provvedimento di aggiudicazione in merito all’ammissione della controinteressata. Richiamando il principio per cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non le ammissioni, il TAR ha precisato che la regola subisce eccezione solo quando la pregressa vicenda professionale dichiarata presenti una pregnanza tale da non consentire di esimersi da una motivazione esplicita. Nel caso di specie, le circostanze riguardavano un’annotazione ANAC non ostativa, vicende relative a una diversa società dalla quale l’aggiudicataria aveva acquistato un ramo d’azienda, e fatti risalenti a un periodo ben precedente l’acquisto stesso. La valutazione di non esclusione non è quindi risultata manifestamente irragionevole o illogica, tenuto conto della natura delle violazioni, del tempo trascorso e della non immediata sovrapponibilità con la procedura in esame; il sindacato del giudice amministrativo si mantiene sul piano della non pretestuosità della valutazione, non potendo giungere a evidenziare una mera non condivisibilità.
Quanto all’esecuzione anticipata del servizio, disposta ai sensi dell’art. 17, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, il TAR ne ha riconosciuto la legittimità: il sito di Malagrotta, tra le più estese discariche d’Europa, presenta accumuli pluridecennali di rifiuti con produzione di biogas e potenziale autocombustione, con elevato rischio di innesco e propagazione di incendi. L’esigenza di evitare situazioni di pericolo per le persone e la salute pubblica era stata rappresentata già nel disciplinare di gara e ribadita nella nota del 3 novembre 2025, anche in considerazione della cessazione del precedente servizio, già oggetto di due proroghe tecniche accordate alla ricorrente.
La censura relativa alla mancata previsione del criterio premiale per la certificazione della parità di genere è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: la ricorrente non ha dedotto di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006, né ha allegato quale utilità avrebbe tratto in termini di maggior punteggio dalla previsione del criterio, non dimostrando alcuna lesione concreta e attuale derivante dall’asserita illegittimità della lex specialis. Il mero vantaggio astratto derivante dalla riedizione della gara non integra il requisito della concretezza dell’interesse ad agire.
Infine, il TAR ha ritenuto legittimo il criterio di valutazione dell’offerta relativo all’esperienza pregressa. Richiamato il principio per cui non esiste un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi e oggettivi, il Collegio ha osservato che il criterio in questione non è volto a valutare la mera affidabilità soggettiva del concorrente, ma la sua attitudine a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, illuminando sulla qualità e affidabilità dell’offerta. Il criterio risulta coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, attenendo all’esperienza in servizi di gestione di situazioni di rischio incendi, trattamento rifiuti e impianti a rischio di incidente rilevante, tutti elementi rinvenibili nel servizio oggetto della gara. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore della stazione appaltante e dell’aggiudicataria.
Nota della Redazione
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