Differimento pena per salute: perizia doverosa se la compatibilità è contestata (Cass. pen. Sez. I n. 25100 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve verificare se le condizioni del condannato siano adeguatamente assicurabili in ambito penitenziario e se siano compatibili con le finalità rieducative e con un trattamento rispettoso del senso di umanità. Il ricorso allo strumento della perizia sanitaria assume connotato di doverosità quando il giudice, disponendo già di documentazione clinica integrativa di un principio di prova di incompatibilità, ritenga di non accogliere l’istanza. La valutazione sull’incompatibilità tra regime detentivo e salute va svolta in modo comparativo, commisurando le condizioni complessive di salute e di detenzione, la durata del trattamento, l’età del detenuto e la pericolosità sociale, quest’ultima non potendosi fondare su mere affermazioni.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha rigettato la richiesta del condannato volta a ottenere il differimento della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., anche nella forma della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/1975.
Contro tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 147 cod. pen. e 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato le gravi condizioni di salute, non avrebbe disposto la perizia psichiatrica pur riconoscendo l’esigenza di approfondimento, e avrebbe omesso di valutare il rischio che la detenzione si traducesse in un trattamento contrario al senso di umanità.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ricostruisce anzitutto il quadro costituzionale degli istituti. Il differimento facoltativo e quello obbligatorio e la detenzione domiciliare si fondano sugli artt. 3, 27 e 32 Cost.: uguaglianza, funzione rieducativa e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, tutela della salute come diritto fondamentale. Da ciò deriva l’obbligo del giudice di esaminare in modo specifico e rigoroso se le cure siano assicurabili in istituto e se le condizioni siano compatibili con la pena.
Il punto centrale è il bilanciamento tra certezza e indefettibilità della pena, prevenzione e difesa sociale da un lato, e salvaguardia della salute e umanità dell’esecuzione dall’altro. Di tale valutazione il giudice deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, verificabile nel processo logico-decisionale.
La Corte richiama quindi i propri precedenti: non serve un’incompatibilità assoluta, bastando che l’infermità comporti serio pericolo di vita, cure inadeguate in carcere o sofferenze aggiuntive ed eccessive (Sez. I n. 27352 del 17/05/2019). Dinanzi a dati clinici attestanti l’incompatibilità, il giudice che non accolga l’istanza deve basarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti necessari e nominando, all’occorrenza, un perito (Sez. I n. 39798 del 16/05/2019). In caso di rigetto fondato su cure praticabili in centro clinico, deve inoltre indicare con precisione la struttura penitenziaria di espiazione (Sez. I n. 41192 del 18/09/2015).
Applicando tali principi, il Tribunale potentino non ha fatto buon governo delle regole. Ha dato atto delle segnalazioni dei sanitari e di una consulenza tecnica di parte che concludeva per l’incompatibilità, ma ha privilegiato certificazioni risalenti al settembre 2025 rispetto ad approfondimenti più recenti dell’ottobre successivo. Ha affermato la pericolosità sociale del detenuto senza argomentarla e ha omesso la perizia, pur in presenza di un principio di prova di incompatibilità. Non ha valutato in concreto la dieta alimentare somministrata, profilo correlato al quadro depressivo e suscettibile di aggravamento.
Ne derivano illogicità e contraddittorietà motivazionali. La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per nuovo giudizio e dispone l’oscuramento del provvedimento, concernendo le condizioni di salute del condannato.
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Nota della Redazione
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