Revoca affidamento in prova e decorrenza retroattiva nella valutazione del percorso (Cass. pen. Sez. V n. 28875 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il tribunale di sorveglianza revoca l’affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen., la determinazione del momento di decorrenza della revoca non può fondarsi sulla sola gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che vi ha dato luogo. Il giudice deve esaminare anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni impostegli, con motivazione che collochi l’episodio trasgressivo nel quadro generale dell’andamento della misura alternativa. In sede di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto della pronuncia rescindente e non può limitarsi a una lettura frammentaria degli episodi, essendo tenuto a una valutazione unitaria del percorso trattamentale.

Il Fatto

Un condannato, in esecuzione di una misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali applicata nel 2023, veniva denunciato nell’aprile 2023 per guida senza patente, documento revocatogli in conseguenza dell’applicazione di una misura di prevenzione, e poi tratto in arresto nel febbraio 2025 per trasporto di sostanza stupefacente rinvenuta sulla sua persona.

Con una prima ordinanza il tribunale di sorveglianza revocava la misura con decorrenza ex tunc. La Cassazione, con sentenza di annullamento, censurava la mancata valutazione della condotta complessiva e della proporzionalità della decorrenza. In sede di rinvio il tribunale rideterminava la revoca con decorrenza dalla data della prima violazione. Il condannato ricorre nuovamente deducendo l’inosservanza del principio di diritto e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 47, comma 11, Ord. pen., che consente la revoca quando il comportamento del soggetto appaia incompatibile con la prosecuzione della prova, e richiama il consolidato indirizzo di legittimità: il tribunale deve motivare la decorrenza tenendo conto non solo della gravità del comportamento, ma anche della condotta complessivamente tenuta nel periodo trascorso e dell’incidenza concreta delle prescrizioni. Richiama sul punto Sez. I n. 36470 del 2021, Sez. I n. 490 del 2016 e Sez. I n. 9314 del 2014.

Il Collegio verifica se il giudice del rinvio abbia effettivamente colmato la lacuna motivazionale censurata. Rileva che il tribunale ha collocato la violazione dell’aprile 2023 nel quadro generale dell’andamento della misura, valorizzando il fatto che la patente era stata revocata in esecuzione di una misura di prevenzione e che il condannato aveva taciuto l’episodio agli operatori, rompendo il pactum fiduciae con il servizio sociale.

La Corte sottolinea poi che il tribunale ha considerato ulteriori elementi: il mancato svolgimento di attività lavorativa per circa due anni, la mancata richiesta di sostegno economico nonostante le difficoltà allegate, la disponibilità di mezzi di sostentamento di origine ignota e il coinvolgimento nel trasporto di stupefacenti. Da tali circostanze il giudice ha tratto, non illogicamente, la persistenza di legami con ambienti dediti al narcotraffico.

Quanto alle valutazioni favorevoli dell’U.E.P.E., il tribunale ha osservato che erano state espresse senza conoscere l’episodio del 2023, dunque su un quadro informativo incompleto. Il rilievo attribuito alla violazione non attiene alla sua mera materialità, ma alla sua valenza di prima manifestazione di un comportamento incompatibile con il percorso di responsabilizzazione intrapreso. La motivazione risulta così adeguata e conforme alle indicazioni della sentenza rescindente, mentre la ricostruzione operata dal giudice di merito costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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