Diffamazione via social: elementi oggettivo e soggettivo e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. III n. 5701 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile per diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento in concreto delle espressioni lesive dell’altrui reputazione costituiscono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da idonea motivazione. Il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, del requisito della continenza e dell’avvenuta diffusione dei messaggi tra più persone. Ai fini della configurabilità della diffamazione è sufficiente il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale, non richiedendosi la volontà ma la consapevolezza di poter offendere l’altrui reputazione. L’elemento oggettivo della diffusività può sussistere, in presenza di più comunicazioni indirizzate a un singolo destinatario, solo se l’agente esprima la volontà o tenga un comportamento idoneo a provocare l’ulteriore diffusione del contenuto lesivo; tale volontà non può presumersi per le sole caratteristiche del mezzo, né può ribaltarsi sul mittente l’onere della prova di non averla voluta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva citato in giudizio la propria ex compagna, chiedendo il risarcimento dei danni per essere stato accusato ingiustamente di atti persecutori — con conseguente diffida della polizia e procedimento penale conclusosi con assoluzione piena — e per essere stato screditato agli occhi di amici e colleghi mediante messaggi inviati tramite Facebook.

Il tribunale aveva rigettato la domanda relativa alla calunnia, non appellata, e aveva accolto quella per diffamazione, condannando la convenuta al risarcimento del danno morale. La Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’impugnazione, aveva invece rigettato integralmente la domanda risarcitoria, escludendo gli estremi della diffamazione. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che uno dei messaggi era stato conosciuto da un terzo e che il contenuto non era riservato. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 595 cod. pen., 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la corte territoriale escluso il dolo e ricondotto le espressioni al diritto di critica. Con il terzo motivo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per difetto di motivazione sugli elementi oggettivo e soggettivo.

La Corte tratta congiuntamente i tre motivi, connessi. Essi presentano profili di inammissibilità: la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento delle espressioni come lesive della reputazione sono accertamenti in fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in legittimità se motivati. Il controllo è limitato alla verifica dell’avvenuto esame del requisito della continenza e della diffusione dei messaggi tra più persone, restando estraneo l’accertamento sulla capacità diffamatoria delle espressioni.

Sotto il profilo delle questioni giuridiche, i motivi sono infondati. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte conferma che è sufficiente il dolo generico, anche eventuale, come precisato da Cass. n. 25420 del 2017: è sufficiente la consapevolezza di poter offendere l’altrui reputazione, desumibile anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni. Tuttavia, con valutazione in fatto non superabile, la corte d’appello ha escluso che le espressioni usate esprimessero tale consapevolezza.

Quanto all’elemento oggettivo, richiamando Cass. n. 11271 del 2020, la Corte ribadisce che, in presenza di più comunicazioni indirizzate a un singolo destinatario, la diffusività può sussistere solo se l’agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento idoneo a provocare l’ulteriore diffusione del contenuto. La corte d’appello aveva escluso, con accertamento in fatto, che le affermazioni fossero surrettiziamente volte a sollecitare la diffusione. Né il canale privato di Facebook si presta, per le caratteristiche intrinseche del mezzo, a far ritenere accettato il rischio di diffusione: diversamente opinando si ribalterebbe sul mittente l’onere della prova di non aver voluto l’ulteriore divulgazione. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e con l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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