Contumace vittorioso esente da spese e sanzione ex art 96 cpc (Cass. civ. Sez. III n. 16011 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto. Essa non può pertanto essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Una simile statuizione è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza di potere e va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., non potendo la relativa domanda essere proposta. Integra altresì l’ipotesi di lite temeraria ex art. 96, terzo comma, c.p.c. l’atteggiamento della parte che, pur consapevole dell’errore della sentenza impugnata, insista nella deduzione di eccezioni in rito manifestamente infondate.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4391 del 2022, che aveva accolto l’appello della compagnia assicuratrice, accertando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima per essere il veicolo danneggiato assicurato con altra compagnia svizzera. Il giudice di appello aveva rimesso la causa al primo giudice per la riassunzione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di entrambi i gradi.

Il ricorso è affidato a un unico motivo. La compagnia resiste con controricorso, eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso. La trattazione avviene in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con successivo deposito di memoria da parte del ricorrente.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice liquidato le spese del primo grado in favore di una parte che vi era rimasta contumace, in contrasto con il consolidato indirizzo della Corte secondo cui tale condanna è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza di potere.

In via preliminare la Corte respinge le eccezioni della resistente. Quanto all’improcedibilità ex art. 369, secondo comma, c.p.c., il ricorrente ha depositato la copia della sentenza e la relata di notificazione; l’eccezione si fonda sull’erroneo presupposto della mancata produzione di quest’ultima. La Corte richiama la c.d. prova di resistenza di Cass. n. 17066 del 2013 e successive conformi, osservando che il termine breve non era maturato alla data della notificazione del ricorso.

Del pari pretestuose sono le eccezioni di difetto di specificità e di autosufficienza, poiché il motivo deduce correttamente la violazione delle norme sulle spese giudiziali e individua con precisione il vizio nella sentenza impugnata.

Nel merito il motivo è manifestamente fondato. La Corte dà continuità al consolidato indirizzo secondo cui la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, richiamando Cass., 3, n. 7361 del 14/3/2023. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c. della statuizione sulle spese del primo grado, non potendo la relativa domanda essere proposta.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Il Collegio dispone inoltre, a favore del ricorrente, il pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., in ragione dell’atteggiamento processuale della resistente, imperniato su eccezioni in rito manifestamente infondate nonostante il riconoscimento dell’errore della sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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