Reato continuato: la mera reiterazione non integra l’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. n. 31917 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione ex art. 81 cod. pen. postula un’unità di ideazione che abbracci, sin dal momento ideativo, le diverse condotte, pur nelle loro linee essenziali. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano tale elemento intellettivo, né la mera reiterazione di condotte omogenee in un ristretto arco temporale può fondare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, che esige invece una visibile programmazione e deliberazione iniziale finalizzata a un unico scopo concreto. La valutazione circa l’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., può concedere la sospensione condizionale della pena soltanto quando applica la disciplina del reato continuato, non anche quando respinge la relativa istanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza volta ad applicare la disciplina del reato continuato a due sentenze di condanna, entrambe pronunciate dal Tribunale di Roma e divenute irrevocabili a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, per fatti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e per resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso l’ordinanza di rigetto, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della continuazione, alla mancata considerazione del parere favorevole del pubblico ministero e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze. In primo luogo, ha ribadito che l’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. richiede un accertamento concreto da parte del giudice di merito circa l’esistenza di una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte. Tale accertamento, di natura indiziaria, deve risalire dai fatti commessi alla programmazione originaria, che non può coincidere con una generica tendenza a delinquere o con una scelta di vita improntata al crimine.
I giudici di legittimità hanno precisato che gli indici rivelatori della preordinazione unitaria, quali la ridotta distanza cronologica, l’omogeneità delle condotte e l’identità del bene giuridico tutelato, possono essere valorizzati anche singolarmente, purché significativi. Tuttavia, la loro sussistenza non è sufficiente, di per sé, a configurare l’unicità del disegno criminoso, ove manchi la prova di una preventiva programmazione e l’emerga, invece, l’occasionalità dei singoli episodi.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione si fosse conformato a tali principi, avendo adeguatamente motivato l’esclusione della continuazione, valorizzando l’assenza di elementi concreti, oltre alla mera reiterazione, dai quali desumere un’originaria ideazione comune.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., è condizionato all’applicazione della disciplina del reato continuato. Tale potere risulta pertanto precluso nel caso in cui l’istanza di continuazione sia respinta, come nella specie, in quanto non vi è una nuova determinazione della pena complessiva da effettuare.
Conseguentemente, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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