Estorsione aggravata e minacce ai familiari della persona offesa (Cass. pen. Sez. VI n. 2724 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari, ai fini della qualificazione del fatto come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assume rilievo decisivo la circostanza che le minacce siano state proferite anche nei confronti dei familiari della persona offesa, soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale dedotto. La minaccia rivolta a chi è estraneo alla pretesa azionata si pone al di fuori della fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., poiché verso tali soggetti non è giuridicamente azionabile alcuna pretesa: viene meno il presupposto fondante del reato di esercizio arbitrario e l’iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva. Il dolo resta l’elemento discretivo tra le due fattispecie, rimesso alla ricostruzione del giudice di merito. È fondato il motivo che censura la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, quando il Tribunale valorizzi solo le modalità del fatto e ometta di esaminare la giovane età, l’incensuratezza e la marginalità del contributo dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte, respinge la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari emessa in relazione a reati di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto di armi. Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, deducendo la violazione del termine dei tre giorni liberi per l’avviso di udienza camerale, l’omesso esame delle deduzioni difensive sull’attendibilità della persona offesa, l’errata qualificazione del fatto e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La vicenda riguarda un incontro nel corso del quale un imprenditore incaricato di lavori edili viene attirato in un agguato e intimato a ultimare le opere convenute, con minacce di morte estese alla sua famiglia. L’indagato odierno ricorrente era presente all’incontro.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. L’inosservanza del termine di tre giorni liberi tra la notifica dell’avviso e l’udienza, nel cui computo si escludono il dies a quo e il dies ad quem, integra una nullità generale a regime intermedio, soggetta alle relative preclusioni e sanatorie, e non è stata eccepita dal difensore presente all’udienza, che anzi si era costituito e aveva concluso nel merito. Il richiamo alla sospensione feriale dei termini processuali conferma l’insussistenza della dedotta violazione.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte richiama il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, al quale il giudice del rinvio era vincolato ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen.. In tema di riesame, il giudice del rinvio è limitato ai punti della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi non riscontrati, salva la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto.
L’elemento qualificante non risiede nel ruolo del coindagato, nella mancata esecuzione dei lavori, nella novazione del rapporto o nei pagamenti intervenuti. Decisiva è invece la estraneità dei congiunti della persona offesa alle minacce proferite: verso di essi non è azionabile alcuna pretesa, sicché la condotta esula dalla fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen. La Corte precisa che il principio non contrasta con la sentenza Filardo, che rimette al giudice del merito la ricostruzione del dolo, poiché la minaccia a terzi estranei al rapporto contrattuale si colloca comunque fuori dalla fattispecie incriminatrice. Le doglianze sull’attendibilità della persona offesa e sui nova documentali sono pertanto irrilevanti rispetto al tema devoluto.
Sono generici i motivi sul contributo causale dell’indagato: le modalità decettive dell’appuntamento e la presenza di persone armate sostengono logicamente la consapevolezza e il fattivo contributo, senza che assumano rilievo le modalità silenti della partecipazione. Quanto all’effetto estensivo invocato, le ordinanze favorevoli ai coindagati sono state impugnate e non sono riconducibili al giudicato cautelare.
È invece fondato il motivo sulle esigenze cautelari. La motivazione è carente nell’esame della giovane età, dell’incensuratezza e della rilevanza concreta della condotta, valorizzando solo le modalità dell’incontro e la presenza silente dell’indagato nel momento di massima pericolosità. L’ordinanza impugnata e quella genetica sono annullate senza rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento