Inammissibile il ricorso sull’esclusione della punibilità per tenuità nel reato tributario (Cass. pen. Sez. VII n. 25651 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è applicabile al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 solo quando l’omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, perché è il legislatore a calibrare il grado di offensività nella determinazione della soglia di rilevanza penale. Uno scostamento dell’11% dalla soglia integra un superamento non lieve e preclude l’istituto. Nella stessa prospettiva, lo scostamento significativo esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, a maggior ragione se il debito tributario non sia stato saldato neppure in parte. È manifestamente infondato il ricorso che riproponga questioni già risolte dal giudice di merito con motivazione solida e priva di illogicità manifesta.

Il Fatto

Il ricorrente era stato giudicato colpevole, con sentenza del Tribunale di Parma e poi con conferma della Corte di appello di Bologna, del delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità e la ritenuta sussistenza del dolo specifico.

Il ricorrente deduceva che la motivazione si sarebbe limitata a valorizzare la misura del superamento della soglia di punibilità, senza valutare in concreto l’offesa arrecata, in un contesto emergenziale da epidemia e in capo a soggetto in età avanzata e incensurato. Contestava, altresì, il riconoscimento del dolo specifico in assenza di effettivo argomento e senza considerazione del contesto personale in cui avrebbe agito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata si era pronunciata sulle questioni riproposte con motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifesta e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.

Sul versante soggettivo, la Corte ha osservato che il dolo specifico era stato riconosciuto in forza delle stesse modalità della condotta, non risultando allegato alcun elemento idoneo a fondare la buona fede dell’imputato o il dedotto disorientamento psicologico. La sentenza di appello aveva escluso ogni rilievo scriminante della crisi pandemica, valorizzando l’entità del superamento della soglia come indice di piena consapevolezza dell’agire illecito, in adesione al precedente Sez. 3 n. 38802 del 25.09.2024.

Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, l’art. 131-bis cod. pen. opera solo se l’omissione ha riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia, poiché il grado di offensività è già ponderato dal legislatore nella fissazione della soglia stessa. Nel caso concreto il superamento era pari all’11%, importo ritenuto non lieve.

La Corte ha inoltre confermato il richiamo a Sez. 3 n. 16599 del 20.02.2020, ove si era esclusa la causa di non punibilità in presenza di un’evasione superiore all’11% della soglia. Infine, è stata confermata la valutazione di inapplicabilità dell’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, perché lo scostamento significativo precludeva l’istituto, anche in ragione del mancato pagamento, neppure parziale, del debito tributario.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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