Oltraggio a pubblico ufficiale: presenza fisica e non sola udibilità delle offese (Cass. pen. Sez. VI n. 3079 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341-bis cod. pen. la presenza di più persone, diverse dagli operanti, è elemento costitutivo della fattispecie e non può essere surrogata dalla mera possibilità che le offese siano udite da terzi. I profili della “presenza” e della “possibilità di udire” sono distinti e non sovrapponibili, sicché il reato non è integrato quando le frasi oltraggiose, pur udite da più soggetti, siano state percepite da persone non fisicamente presenti in loco. È invece sufficiente che i terzi si trovino in un luogo contiguo, aperto e visibile agli operanti, così da potersi affermare che l’agente abbia la consapevolezza di offendere alla presenza di terze persone.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 09.01.2024, confermava la condanna del ricorrente per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Le offese erano state rivolte ad appartenenti alla Polizia di Stato, intervenuti su richiesta di un terzo in occasione di una lite con vicini di casa.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo lamentava la violazione dell’art. 341-bis cod. pen., assumendo che dalle dichiarazioni dei testi non emergeva la prova della presenza di più persone al momento delle offese, essendo al più ipotizzabile che costoro avessero udito il vociare dall’interno della propria abitazione. Con il secondo deduceva il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen. e della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., su entrambe le richieste la Corte territoriale omettendo di motivare.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente, soffermandosi sulla struttura della fattispecie di oltraggio. Il ricorrente contestava che la sentenza impugnata avesse omesso di valutare uno dei presupposti del reato, costituito dalla presenza di più persone nel momento in cui venivano proferite le offese. La motivazione sul punto era, per la Corte, obiettivamente carente di specificità.

L’unico dato probatorio relativo all’aspetto controverso proveniva dai vicini, che prima dell’arrivo degli agenti avevano avuto una lite con il ricorrente. Nella ricostruzione contenuta in sentenza, infatti, si affermava dapprima che costoro avevano “notato” l’imputato inveire contro i pubblici ufficiali e, subito dopo, che avevano udito le offese “dalla loro abitazione”. Sembrerebbe quindi che i testi, nel momento della condotta oltraggiosa, non fossero presenti, ma avessero solo udito le frasi restando all’interno della propria abitazione.

La Corte ha richiamato il costante insegnamento secondo cui è necessaria la prova della presenza di più persone e solo ove tale circostanza risulti accertata è sufficiente la mera possibilità di percezione dell’offesa da parte dei presenti (Sez. VI n. 29406 del 06.06.2018; Sez. VI n. 30136 del 09.06.2021; Sez. VI n. 6604 del 18.01.2022). La legge 15 luglio 2009, n. 94, nel reintrodurre la fattispecie dopo l’abrogazione operata dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, ha trasformato la circostanza aggravante delle più persone, contemplata dal previgente art. 341, comma quarto, cod. pen., in un vero e proprio elemento costitutivo: la condotta deve svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

Il requisito della presenza di più persone, diverse dagli operanti, va tenuto distinto dalla possibilità che i presenti possano effettivamente udire le offese. È sufficiente che le espressioni possano essere udite dai presenti, poiché già tale potenzialità costituisce un aggravio psicologico per il pubblico ufficiale (Sez. VI n. 19010 del 28.03.2017; Sez. VI n. 15440 del 17.03.2016). Tuttavia, stante il divieto di analogia in malam partem, la “presenza” non può essere surrogata dalla mera possibilità che le frasi siano udite da terzi: occorre che i testi siano presenti in un luogo contiguo, aperto e visibile agli operanti, come un balcone affacciato sulla pubblica via o un cortile dal quale sia consentita la diretta visione del fatto. Non è invece sufficiente la presenza “virtuale” mediante collegamento in diretta (Sez. VI n. 38772 del 19.09.2024), ipotesi in cui la presenza dei terzi era comunque effettiva e attuale.

Applicando tali principi, la sentenza impugnata ha sovrapposto il profilo della presenza con quello della mera possibilità di percepire le offese, senza chiarire se i testi avessero udito le frasi dall’interno della propria abitazione, dunque senza essere fisicamente presenti. La Corte ha quindi annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, limitando il riesame all’accertamento della presenza fisica dei terzi alla condotta oltraggiosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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