Giudicato sulla continuazione preclude al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 5808 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della continuazione intervenuto in sede di cognizione, e divenuto definitivo, ha efficacia preclusiva nel successivo giudizio di esecuzione. Il giudice dell’esecuzione non può riconoscere il vincolo della continuazione quando il giudice della cognizione lo abbia escluso con statuizione coperta dal giudicato, poiché l’art. 671 cod. proc. pen. non tollera eccezioni diverse da quelle tassativamente previste dall’ordinamento. La preclusione opera anche quando il condannato deduca un errore percettivo del giudice della cognizione: il giudizio esecutivo non è sede per rivalutare l’accertamento fattuale già compiuto, salvo che siano allegati fatti specifici idonei a dimostrare l’unicità del medesimo disegno criminoso.

Il Fatto

La Corte d’appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 18 settembre 2024 revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una precedente sentenza di condanna della stessa Corte, divenuta irrevocabile, ricorrendo i presupposti dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. Con lo stesso provvedimento rigettava l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con quella sentenza e quelli oggetto di una successiva condanna, essendo il medesimo disegno criminoso già escluso dal giudice della cognizione, con decisione confermata in sede di legittimità.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, deducendo la violazione di norme costituzionali e convenzionali, un vizio di motivazione e la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., lamentando in particolare che l’esclusione del vincolo si era fondata su un preteso errore percettivo del giudice della cognizione circa la risalenza nel tempo di parte delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile. Il terzo motivo è assorbito insieme agli altri e ne costituisce il nucleo: il disconoscimento della continuazione in sede di cognizione impedisce al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo, poiché il giudicato sull’esclusione della continuazione ha efficacia preclusiva.

Il principio discende dal tenore letterale dell’art. 671 cod. proc. pen. e dalla natura del giudicato, che ammette solo le eccezioni tassativamente previste dall’ordinamento. Tra queste non rientra l’ipotesi in esame, oggetto di espressa previsione normativa contraria.

Nel caso concreto la continuazione era stata esclusa dal giudice della cognizione e sul punto si era formato il giudicato in sede di legittimità, anche perché la questione non era più devoluta in sede di rinvio, essendo stato annullato il solo punto relativo al trattamento sanzionatorio.

La Corte aggiunge che la motivazione del rigetto non si fonda solo sul denunciato errore percettivo, ma anche sulla mancata allegazione di fatti specifici indicativi dell’unicità del disegno criminoso. Il provvedimento impugnato, pur dando atto della preclusione, rilevava che il dato fattuale posto a base dell’esclusione non era errato: sebbene alcuni reati risalissero molto indietro nel tempo, altre contestazioni, già valutate dal giudice dell’esecuzione, non erano affatto prescritte.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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