Patrocinio a spese dello Stato con ISEE alterato integra reato (Cass. pen. Sez. 4 n. 1912 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002, e non una mera irregolarità, la condotta di chi, per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiari redditi calcolati secondo i criteri ISEE, atteso che l’art. 76 del medesimo d.P.R. impone di fare riferimento al reddito complessivo, includendo redditi esenti o soggetti a tassazione separata. L’elemento soggettivo del reato non è in re ipsa ma esige una rigorosa verifica da parte del giudice di merito, potendo essere integrato dal dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. La mancata osservanza dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile come vizio di violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui alla lett. e) della medesima disposizione.
Il Fatto
Il tribunale aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente per aver falsamente attestato, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di aver percepito un reddito annuo di euro 7.716,20, laddove il reddito complessivo effettivo era pari a euro 13.836,20.
La Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto la condotta integrante il reato di cui all’art. 125, in relazione all’art. 95, del d.P.R. n. 115/2002, condannando l’imputato. Avverso tale decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi incentrati sull’utilizzo dell’ISEE quale criterio di calcolo del reddito da indicare nella domanda di patrocinio. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’ISEE non può essere validamente impiegato per ottenere l’ammissione al beneficio, atteso che la norma istitutiva fa riferimento non solo al reddito imponibile ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata.
Tale conclusione è imposta dall’inequivoco tenore dell’art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, che esclude dalle prestazioni sociali agevolate quelle «assicurate in sede di amministrazione della giustizia». Ha precisato, inoltre, che il preteso carattere fidefaciente della dichiarazione ISEE è irrilevante, poiché il richiedente è onerato di indicare i redditi determinati ai sensi dell’art. 76 d.P.R. citato e non criteri diversi funzionali ad altre prestazioni.
La Corte ha poi escluso che l’utilizzo dell’ISEE possa, di per sé, essere indice di una condotta non dolosa, essendo sufficiente il dolo generico, manifestabile anche nella forma del dolo eventuale. Pur ribadendo che l’elemento soggettivo non può essere ritenuto in re ipsa, i giudici di legittimità hanno ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale, che aveva desunto la prova del dolo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello effettivo, tutti riferibili al ricorrente e da questi già indicati al fisco pochi mesi prima.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente aveva incentrato la critica sull’esiguità del danno, senza contestare la ritenuta abitualità della condotta, ragione autonoma e sufficiente a sostenere la decisione impugnata.
Nota della Redazione
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