Differimento pena per malattia e bilanciamento con la pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. I n. 31498 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., il giudice di sorveglianza deve operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, valutando l’astratta idoneità dei presidi sanitari e la concreta adeguatezza delle cure assicurabili in regime detentivo. Non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra patologia e stato di detenzione, ma occorre che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, l’impossibilità di prestazioni sanitarie adeguate in carcere o sofferenze aggiuntive ed eccessive. Il provvedimento di differimento non può essere adottato, o va revocato, quando sussista il concreto pericolo della commissione di delitti. La perizia medico-legale non è indispensabile quando il tribunale abbia esaminato puntualmente le relazioni sanitarie acquisite e il ricorrente non abbia indicato come queste siano state contrastate nel merito.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Palermo, il 4 novembre 2024, disponeva in via provvisoria il differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare, riconoscendo l’incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la permanenza in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, ratificava il provvedimento provvisorio e rigettava la domanda di differimento per grave infermità, ritenendo compatibili le condizioni di salute con la detenzione.
Il detenuto proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione di legge e motivazione contraddittoria per l’omessa rinnovazione della perizia, non essendo stato accertato alcun miglioramento clinico; mancata indicazione della struttura penitenziaria idonea a garantire le esigenze cliniche descritte. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la malattia rilevante ai fini dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. deve essere grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, operando il bilanciamento tra l’interesse del condannato alle cure e le esigenze di sicurezza collettiva (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto; conforme Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari).
Non è richiesta un’incompatibilità assoluta, ma è pur sempre necessario che l’infermità comporti un serio pericolo di vita, l’impossibilità di assicurare cure adeguate in ambito carcerario o sofferenze aggiuntive ed eccessive (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Nobile). L’art. 147, comma quarto, cod. pen. impone inoltre di non adottare, o di revocare, il differimento in presenza del concreto pericolo di commissione di delitti.
Il giudice deve quindi valutare la pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute, considerando sia l’astratta idoneità dei presidi sanitari sia la concreta adeguatezza delle cure assicurabili nel caso specifico, con le possibili ripercussioni del regime carcerario (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa).
Nel caso concreto il Tribunale si è attenuto a tali arresti. Ha esaminato le relazioni sanitarie del 13 maggio 2025, del 5 luglio 2025 e del 22 gennaio 2026, concordanti nel segnalare cirrosi epatica, artrosi, calcolosi della colecisti e asma bronchiale. La cirrosi risultava compensata e stabile; per le altre patologie, in particolare l’artrosi dedotta come invalidante, le relazioni evidenziavano una dissociazione tra il quadro riferito e gli esami strumentali. È stata così ritenuta la compatibilità con la detenzione, con demandata alla Direzione sanitaria l’apprestamento delle cure necessarie, in correlazione alla pericolosità sociale desunta dalle informative di polizia giudiziaria, aspetto non contestato nel ricorso.
Quanto al primo motivo, la censura non coglie violazione di legge né vizio di motivazione: i giudici hanno dato conto delle emergenze successive al provvedimento provvisorio e delle ragioni del rigetto, senza che la perizia fosse necessaria. Quanto al secondo, il Tribunale non ha indicato un luogo di cura specifico, ma ha sollecitato la Direzione sanitaria alla praticabilità delle cure all’interno della struttura, con misura che ne presuppone l’eseguibilità. Non sono pertanto invocabili i precedenti sulla necessaria indicazione della struttura penitenziaria (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L.; Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, Chila’). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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