Patteggiamento con sanzione sostitutiva: patto unitario e obbligo di rigetto (Cass. pen. Sez. II n. 20429 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, così che il patto assunto dalle parti ha natura unitaria. Grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e, ove la sostituzione non sia applicabile, di rigettare l’intera richiesta, senza possibilità di scindere i termini dell’accordo. La conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità segue la misura fissata dall’art. 56-bis della legge n. 689/1981, per cui un giorno di lavoro corrisponde a due ore di prestazione, con la conseguenza che la determinazione di un numero di ore superiore a quello legale integra l’illegittimità della sanzione sostitutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15 dicembre 2025, applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro mille di multa, convertendo la sola pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo pari a ore 1464.
Avverso la sentenza proponeva ricorso il difensore, lamentando l’illegalità della pena sotto un duplice profilo: l’irrogazione di un numero di ore di lavoro superiore a quello consentito dalla legge e il mantenimento della pena pecuniaria, nonostante l’accordo delle parti ne prevedesse la conversione integrale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla ricostruzione del contenuto effettivo dell’accordo. Il difensore aveva subordinato la richiesta di patteggiamento al riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis cod. pen., quantificata in 1464 ore di attività di volontariato, e il Pubblico ministero aveva espresso consenso alla applicazione della pena sospesa sostituita dai lavori di pubblica utilità.
Il primo profilo di doglianza è accolto sul piano del calcolo. Ai sensi dell’art. 56-bis della legge n. 689/1981, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro; moltiplicando i 730 giorni corrispondenti ad anni due per due, il numero di ore della sanzione sostitutiva è pari a 1460 e non a 1464. La conversione operata dal giudice risultava pertanto erronea.
Il secondo profilo è quello decisivo. La richiesta del difensore e il consenso del Pubblico ministero prevedevano la conversione anche della pena pecuniaria, e di ciò dava atto la stessa sentenza impugnata. Il Collegio osserva che l’art. 20-bis cod. pen. disciplina le pene sostitutive della reclusione e dell’arresto, e non della pena pecuniaria; ne deriva che la sentenza, nella parte in cui ha disposto la sostituzione della sola pena detentiva, non è conforme all’accordo delle parti.
Sul punto la Corte richiama il proprio precedente Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961, secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Il giudice deve controllarne l’ammissibilità e rigettare la richiesta quando la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto, che ha natura unitaria in vista dell’applicazione della pena concordata.
Verificata la non applicabilità della sostituzione anche della pena pecuniaria, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento. Su queste basi la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta