Revoca patente sanzione accessoria senza termine e prescrizione quinquennale (Cass. civ. Sez. II n. 8464 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della patente di guida, prevista dall’art. 224 cod. strada, costituisce la sanzione amministrativa accessoria che consegue alla sentenza o al decreto penale di condanna per i reati ivi contemplati. La legge non prevede alcun termine per la sua irrogazione, che può quindi intervenire entro il termine generale di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 legge n. 689 del 1981. Alla materia delle sanzioni amministrative non si applica l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, perché essa è regolata dal sistema organico e compiuto della legge n. 689 del 1981. Ne consegue che l’opposizione avverso il provvedimento di revoca non può fondarsi sul superamento del termine generale di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Fatto
Un automobilista era stato condannato con decreto penale per il reato di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada. Divenuto definitivo il provvedimento, il Prefetto aveva disposto la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 224 cod. strada. L’interessato aveva proposto opposizione, respinta in primo grado.
La decisione era stata confermata in appello dal Tribunale, che aveva escluso la tardività del provvedimento impugnato, in quanto preceduto da un identico atto del 2013, sospeso in pendenza dell’impugnazione del decreto penale e poi riadottato dopo la definitività. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 224, comma 2, cod. strada, sostenendo che il primo provvedimento di revoca sarebbe stato emesso oltre il termine di quindici giorni previsto dalla norma, decorrente dalla comunicazione della cancelleria penale. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la censura investe un atto diverso da quello impugnato, cioè il provvedimento del 2013, i cui vizi avrebbero dovuto essere fatti valere a suo tempo con specifica opposizione.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, per non avere il Tribunale rilevato la tardività del provvedimento opposto rispetto al termine di novanta giorni e rispetto al tempo trascorso dalla definitività del decreto penale. La Corte ha giudicato il mezzo infondato.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la revoca della patente, quale sanzione accessoria, costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale dell’art. 28 legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 15694 del 2020; Cass. n. 10373 del 2006; Cass. n. 7026 del 2019). Nella specie il termine risulta osservato, essendo l’infrazione commessa il 19 marzo 2013 e il provvedimento opposto emesso il 25 gennaio 2018.
Quanto alla specifica censura di violazione di legge, la Corte ha ribadito che l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non trova applicazione in materia di sanzioni amministrative, regolate dalla legge n. 689 del 1981, sistema organico e compiuto che delinea un procedimento di carattere contenzioso con tempi incompatibili con un termine così breve, anche nell’interesse dell’incolpato (Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n. 8763 del 2010; Cass. S.U. n. 9591 del 2006). Il ricorso è stato pertanto respinto, con la statuizione sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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