Diffida regionale A.I.A. e stoccaggio rifiuti: legittimo l’ordine di rimozione (TAR Calabria n. 1118 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione integrata ambientale, la diffida adottata dalla Regione ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 che ordina la rimozione di rifiuti stoccati in area diversa da quella prevista dal provvedimento autorizzativo è legittima. Il gestore non può destinare al deposito di scarti aree adibite ad altra funzione, quando nessuna previsione progettuale o autorizzativa le riservi a tale uso. Non sussiste alcuna contraddizione tra le prescrizioni dell’A.I.A. e l’ordine regionale di rimozione ove il regime autorizzativo vigente imponga per gli scarti l’allontanamento diretto, ossia senza trattamenti intermedi e dunque senza alcuno stoccaggio in loco. La verifica tecnica compiuta dagli organi di controllo integra idonea base istruttoria del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce, in forza di procedura a evidenza pubblica bandita dalla Regione, un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani di proprietà regionale, ove confluiscono i rifiuti di tutti i Comuni della provincia. Nel settembre 2020 il Nucleo Operativo Ecologico contestava, all’interno dell’area destinata al trattamento della frazione organica, la presenza di un cumulo di rifiuti classificati CER 19.12.12 collocato in difformità dal punto 6 dell’allegato 1 dell’A.I.A., prescrivendone la rimozione e il futuro utilizzo delle sole aree autorizzate.
Ricevuto il verbale, l’Ufficio A.I.A. regionale avviava il procedimento dell’art. 29-decies, comma 9, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 e diffidava la ricorrente a rimuovere i cumuli entro trenta giorni e a fornire spiegazioni. La società rappresentava l’inattuabilità della prescrizione, sostenendo che il rispetto dell’A.I.A. imporrebbe lo stoccaggio in area chiusa, e dopo la mancata risposta sospendeva l’attività. Il ricorso proposto davanti al TAR per l’annullamento della diffida veniva respinto in sede cautelare; il merito è stato definito con la sentenza in esame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente le censure, connesse, e le ritiene infondate, non ravvisando ragioni per discostarsi dalle conclusioni già rassegnate in fase cautelare. Il nucleo del ragionamento sta nella lettura del provvedimento impugnato: la diffida, come il verbale che ne costituisce il presupposto, non impone di collocare i rifiuti all’esterno, con il rischio di emissioni odorigene, ma soltanto di rimuoverli dall’area in cui erano stati posti.
La difformità riscontrata attiene al progetto approvato in sede autorizzativa, poiché nessuna previsione progettuale o autorizzativa destina l’area in questione al deposito di tali rifiuti, essendo essa riservata alla ricezione e al trattamento della frazione organica. Il gestore, dunque, non dispone di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti EER 19.12.12 e non può utilizzare a tale scopo aree adibite ad altro uso.
Il Collegio valorizza inoltre il regime autorizzativo vigente, come integrato dalla variante non sostanziale assentita nel 2019: per gli scarti in questione è previsto in via esclusiva l’allontanamento diretto, senza alcun trattamento intermedio, il che non giustifica alcuno stoccaggio in loco, nemmeno temporaneo. Da qui l’esclusione della dedotta contraddittorietà tra le prescrizioni del N.O.E. e della Regione e le condizioni dell’A.I.A.: l’adempimento delle prime non comporta di necessità la violazione delle seconde.
Anche la prescrizione relativa all’utilizzazione futura delle apposite aree è neutra, risolvendosi in un rinvio alla disciplina specifica dell’autorizzazione. Quanto al dedotto deficit istruttorio, esso è escluso: il provvedimento si fonda su verifiche tecniche espletate dal N.O.E. e dall’ARPACAL, ente strumentale regionale preposto alle funzioni tecnico-operative di prevenzione, protezione e controllo ambientale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione delle circostanze e dello sviluppo della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.