Scioglimento cooperativa e bilanci non depositati: sospensiva condizionata (TAR Molise n. 22 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di scioglimento di una società cooperativa, disposto per mancato deposito dei bilanci ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., deve essere accolta quando il ricorso prospetti questioni che richiedono approfondimenti propri della fase di merito e l’esecuzione immediata del provvedimento comporterebbe la cessazione delle attività sociali, con danno irreparabile per la cooperativa e per i soci. Tale sospensione può essere subordinata alla condizione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, qualora la parte ricorrente deduca che essi siano stati regolarmente approvati ma non depositati.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adottava un decreto di scioglimento di una società cooperativa agricola, disponendone la cancellazione dall’Albo delle Società Cooperative e dal Registro delle Imprese. Il provvedimento si basava sul mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni e sull’assenza di valori patrimoniali immobiliari. Il ricorrente impugnava l’atto, deducendone l’illegittimità per errata applicazione della norma e sollevando, in subordine, questione di legittimità costituzionale della stessa. A seguito dell’accoglimento dell’istanza monocratica, la causa giungeva alla camera di consiglio per la decisione sulla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel valutare il fumus boni iuris, ha osservato che le questioni prospettate dal ricorso, incentrate sull’interpretazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ. e sulla relativa eccezione di illegittimità costituzionale, necessitano di approfondimenti maggiori di quelli consentiti dalla delibazione sommaria tipica della fase cautelare.

Quanto al periculum in mora, il Tar ha rilevato che l’esecuzione del provvedimento impugnato comporterebbe la cessazione immediata delle attività della cooperativa, con pericolo di un danno irreparabile tanto per l’ente quanto per i soci nelle more del giudizio di merito. Nel bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha accordato prevalenza a quelli della cooperativa ricorrente e dei suoi soci, volta a mantenere in essere le attività svolte.

Il Collegio ha altresì escluso che, dalla natura delle irregolarità contestate, emerga un pericolo imminente di lesione sostanziale per gli interessi pubblici affidati alla cura dell’Amministrazione. Ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., confermando il decreto cautelare monocratico e accogliendo la domanda cautelare.

La sospensione dell’esecutività del provvedimento è stata, tuttavia, subordinata alla condizione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese, documenti che la parte ricorrente ha dedotto essere stati regolarmente approvati dagli organi sociali ma non depositati. Il Tribunale ha infine fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito e compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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