Dissenso comunale prevale su silenzio assenso nel rinnovo AIA con varianti (TAR Calabria n. 1124 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione integrata ambientale, la conferenza di servizi decisoria disciplinata dall’art. 14-ter della legge n. 241/1990 e richiamata dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 si conclude tenendo conto delle posizioni prevalenti, da apprezzare non in termini quantitativi ma qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell’apporto valutativo-decisorio del singolo ente. Il dissenso motivato dell’amministrazione comunale, fondato su ragioni tecniche di tutela ambientale e sull’incapienza dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, non equivale ad assenso senza condizioni e impedisce l’accoglimento dell’istanza. Il procedimento di rinnovo e riesame dell’A.I.A. ex art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 presuppone l’identità strutturale dell’impianto autorizzato e non può ospitare una variante che ne modifichi le modalità di scarico, la quale richiede un autonomo procedimento di modifica ex art. 29-nonies.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un’A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale del 2008 e successivamente modificata, relativa a un impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, sito nel territorio di un Comune della provincia di Cosenza, con scarico in pubblica fognatura.
Il 17 febbraio 2021 la società presenta istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006. In sede di conferenza di servizi il Comune esprime dissenso articolato, contestando profili di natura ambientale, la sopravvenuta modificazione delle componenti strutturali dell’impianto e l’insufficienza dell’autorizzazione allo scarico, calibrata su una capacità inferiore a quella originaria. La Regione, con decreto dirigenziale dell’ottobre 2022, rigetta l’istanza. La società impugna il provvedimento davanti al TAR, che respinge l’istanza cautelare; il Consiglio di Stato conferma il rigetto in appello. Nella pendenza del merito viene rilasciata una nuova A.I.A., basata su un diverso progetto con scarico diretto in corpo idrico superficiale, e la ricorrente insiste per la decisione ai soli fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera le eccezioni di rito dell’amministrazione regionale e scrutinio congiuntamente le censure, ritenendole infondate nel merito. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, nel modulo della conferenza di servizi decisoria, la prevalenza delle posizioni espresse va valutata in ragione della natura degli interessi coinvolti e dell’importanza dell’apporto della singola autorità, con obbligo di motivare le ragioni della determinazione finale.
Il Tribunale distingue nettamente il piano dell’art. 29-octies, che disciplina il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione relativa all’impianto originariamente autorizzato, da quello dell’art. 29-nonies, che governa la modifica degli impianti e delle loro caratteristiche. Nel caso concreto il procedimento trae origine da un’istanza di rinnovo fondata sul progetto originario, che contemplava lo scarico in pubblica fognatura.
Proprio tale soluzione è stata correttamente ritenuta incompatibile con le posizioni contrarie del Comune, da tempo note alla ricorrente e già emerse in un pregresso contenzioso, e con l’incapienza dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto comunale di depurazione, oggetto di una precedente ordinanza sindacale di divieto. Il dissenso comunale non presenta connotati di abnormità né finalità emulative, rientrando nelle scelte di merito dell’amministrazione, sostenute da valutazioni tecniche illustrate nei verbali conferenziali.
Le soluzioni alternative prospettate in conferenza — la realizzazione di un nuovo scarico diretto in corpo idrico mediante condotta dedicata, la separazione dell’impianto da quello comunale, l’apposizione di un pozzetto fiscale — non sono state ritenute inammissibili in assoluto, ma non risolvibili nell’ambito del procedimento di rinnovo, postulando un distinto e autonomo procedimento di modifica. Il Collegio esclude l’acritico recepimento del parere comunale da parte della Regione, non titolare del potere di imporre al Comune la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.
Il rilascio della sopravvenuta A.I.A., fondata su un progetto con scarico nel fiume, non scalfisce la legittimità dell’operato regionale, essendo intervenuto all’esito di una nuova istanza di rilascio, distinta dal mero rinnovo. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
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