Riparto regolamentare e qualità dell’analisi di impatto per le lotterie ad estrazione differita (Cons. Stato n. 507/2026 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione dei regolamenti di riordino del settore dei giochi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 41/2024, deve essere preceduta da un’analisi di impatto della regolamentazione sostanzialmente effettiva, che illustri le criticità da superare, gli obiettivi generali e specifici e gli indicatori di valutazione, non limitandosi all’ottemperanza formale all’obbligo di riparto tra fonte regolamentare e atto amministrativo generale. La carenza dell’analisi preventiva suggerisce di raccomandare un efficace monitoraggio successivo (c.d. VIR) delle disposizioni introdotte.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale recante il regolamento generale delle lotterie ad estrazione differita, anche con partecipazione a distanza, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 25 marzo 2024, n. 41. Lo schema si inserisce nel contesto della riforma fiscale di cui alla legge n. 111/2023 e, in particolare, nel principio di riparto tra fonte regolamentare e atto amministrativo generale per la disciplina dei singoli giochi. La gestione delle lotterie nazionali ad estrazione differita è riservata all’Amministrazione, che affida i servizi a un operatore qualificato in assenza di una società a totale partecipazione pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che la relazione AIR risulta carente di un’analisi circostanziata delle criticità collegate agli obiettivi, non chiarendo le motivazioni economiche e sociali dell’intervento. L’obiettivo generale non può ridursi alla mera esigenza di ottemperare a un obbligo normativo, ma deve attenere a finalità strategiche. La relazione non fornisce informazioni sulla distribuzione numerica e geografica dei biglietti venduti, né sulla distribuzione temporale delle vendite, e non illustra le ragioni dell’incremento registrato nel 2024.
Con riferimento all’opzione di adottare una fascia di prezzo del biglietto (da 1 a 100 euro), la relazione AIR non contiene spiegazioni circa le analisi quantitative che hanno determinato tale intervallo. Le consultazioni hanno coinvolto l’operatore economico e l’affidatario del servizio, ma senza documentare gli effettivi termini del confronto. Nel complesso, le analisi rendono lo schema formalmente conforme alla normativa primaria, ma sostanzialmente deficitarie di una effettiva valutazione di impatto in termini di efficacia ed efficienza.
La Sezione raccomanda un efficace monitoraggio in termini di valutazione a posteriori dell’impatto della regolazione, individuando indicatori adeguati agli obiettivi. Invita inoltre a menzionare nel preambolo il visto e la registrazione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 17, comma 4, legge n. 400/1988, e a esplicitare nel testo dell’art. 17, comma 2, le ragioni di efficacia immediata dei provvedimenti di indizione.
Vengono infine formulati suggerimenti testuali: circostanziare la locuzione “delle singole leggi di riferimento” (art. 1); sostituire “decorrenza” con “cadenza” (art. 4, comma 1); sostituire “devono essere composti” con “sono composti” e “deve essere conservata” con “è conservata” (art. 6, comma 3); dettagliare i fattori di variazione del prezzo (art. 6, comma 7); integrare la partecipazione con biglietti digitali e chiarire la locuzione “se del caso adeguatamente celati” (art. 7); coordinare i commi 6 e 8 (art. 12).
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