Revoca nulla osta ingresso per inerzia P A e tutela inserimento lavorativo (TAR Campania n. 3214 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima la revoca del nulla osta all’ingresso in Italia per motivi di lavoro, adottata dopo oltre due anni dal suo rilascio, quando l’Amministrazione abbia serbato un contegno inerte non provvedendo a convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il decorso del tempo, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. Ai fini della revoca l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, avendo riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva in data 1 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze di un datore privato, facendo così ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente iniziava comunque l’attività lavorativa, rapporto cessato il 31 luglio 2024.

Con decreto del 3 giugno 2025 l’Amministrazione revocava il nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto con il primigenio datore. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e la mancata valorizzazione dell’attività lavorativa avviata nelle more. Si costituiva il Ministero dell’Interno, instando per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando le statuizioni rese in sede interinale, dalle quali non ravvisa ragione per deflettere. Le censure del ricorrente meritano positiva delibazione sotto più profili.

Anzitutto rileva l’ingresso in Italia optimo iure, effettuato in forza di un nulla osta rilasciato dalla Prefettura nel maggio 2023. Di poi assume pregnanza il consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del titolo e la sua revoca: l’Autorità, a fronte del nulla osta dell’1 maggio 2023, solo dopo oltre due anni ha emanato il provvedimento gravato, senza tener conto delle vicende intervenute nelle more, ossia l’inizio dell’attività lavorativa e la sua successiva cessazione.

Il decorso di tale spatium temporis, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può ragionevolmente essere chiamato a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze. Di contro, l’Amministrazione, tenuto conto del contegno inerte serbato per oltre due anni, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.

Il Collegio enuncia poi il principio centrale: ai fini dell’emanazione di un provvedimento di revoca della specie, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo. Di qui la necessaria valutazione dell’effettiva latitudine ed intensità dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.

Non priva di significanza è la circostanza per cui il ricorrente ha allegato e documentato, nel corso del giudizio, l’effettivo inizio del rapporto lavorativo, di poi cessato, ciò che avrebbe dovuto assumere rilevanza anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Tanto avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a riesaminare la fattispecie, rilasciando un titolo di soggiorno, in conformità alle circolari del medesimo Ministero dell’Interno. Il ricorso è pertanto accolto e la gravata determinazione annullata, con compensazione delle spese in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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