Diffida e avvio del procedimento non sono atti lesivi: ricorso inammissibile (TAR Marche n. 142 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione comunale intima la cessazione dell’attività musicale, l’esecuzione di interventi di risanamento acustico e il conseguimento del parere favorevole dell’organo tecnico non è atto immediatamente lesivo, perché non incide in senso peggiorativo sulla sfera giuridica del destinatario. Parimenti non impugnabile, per difetto di autonoma lesività, è l’avviso di avvio del procedimento che preannuncia l’ordinanza contingibile e urgente del sindaco ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, unico provvedimento la cui inosservanza configura anche la violazione dell’art. 650 cod. pen. Il ricorso proposto avverso tali atti è inammissibile per carenza di interesse, restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione e sugli atti prodromici in materia di inquinamento acustico.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio con attività di intrattenimento musicale. A seguito di accertamenti, il Comune ha notificato una diffida con cui ha intimato di disattivare gli impianti elettroacustici, di eseguire interventi di risanamento acustico e di depositare una relazione di impatto acustico post-operam corredata dal parere favorevole dell’agenzia regionale per la protezione ambientale. La nota conteneva anche la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente.
La società ha impugnato la diffida, la relazione tecnica e il verbale di accertamento, le controdeduzioni dell’agenzia, deducendo incompetenza del dirigente, eccesso di potere e violazione della normativa tecnica in materia acustica. Il Comune e l’agenzia hanno eccepito la carenza di interesse per difetto di lesività degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese pubbliche e ne verifica la fondatezza. La diffida costituisce una mera sollecitazione rivolta al destinatario perché ponga in essere determinati adempimenti, senza modificare in peius la sua sfera giuridica. Il giudice richiama la propria precedente pronuncia (TAR Marche, sez. I, n. 797 del 2020), secondo cui la nota è ancora meno lesiva quando il dirigente preavvisa espressamente che, in caso di inottemperanza, il Sindaco adotterà un’ordinanza contingibile ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L.
Il Collegio osserva che la nota impugnata assume anche la connotazione di avviso di avvio del procedimento, anch’esso non impugnabile per mancanza di lesività. Le controdeduzioni richiamate costituiscono atti endoprocedimentali, privi di autonoma attitudine lesiva. Anche la relazione tecnica e il verbale di accertamento della violazione sono atti prodromici non immediatamente impugnabili.
Il Tribunale precisa che rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22 legge n. 689/1981 e dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, compresi gli atti prodromici, per la tutela dall’inquinamento. Poiché la ricorrente ha chiarito in udienza di impugnare la relazione dell’agenzia in relazione alla diffida, non alla sanzione amministrativa, non vi è luogo a dichiarare il difetto di giurisdizione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La definizione in rito della controversia e le esigenze di tutela evidenziate giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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