Improcedibile il ricorso per carenza originaria di interesse alle delibere ARERA (TAR Lombardia n. 2528 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la lesività dell’atto impugnato venga meno per il venir meno del suo effetto concreto. Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse può fondarsi su una carenza originaria dell’interesse a ricorrere, allorché risulti che il provvedimento non era idoneo a ledere la sfera del ricorrente. Le deliberazioni dell’ARERA di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi di trattamento dei rifiuti non sono immediatamente lesive, perché l’istituzione del sistema di impianti minimi è rimessa alla facoltà delle Regioni nell’ambito delle competenze loro riconosciute. La soccombenza virtuale giustifica la condanna alle spese del ricorrente, salvo compensazione verso l’Autorità costituitasi con atto di mera forma.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lombardia la deliberazione ARERA n. 7 del 23.1.2024, recante ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734 e 10775 del 2023 in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento dei rifiuti, nonché la successiva deliberazione n. 72 del 5.3.2024, oltre agli atti presupposti e connessi e, nei limiti dei motivi, al D.M. 24.6.2022 n. 257.
In pendenza di giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che non risultano atti regionali attuativi del regime regolatorio che abbiano reiterato l’istituzione del sistema degli impianti minimi nello specifico settore di suo interesse, il recupero della FORSU, e che la lesività delle delibere era venuta meno per l’imminente scadenza del periodo regolatorio. La controinteressata e il Ministero hanno chiesto la condanna alle spese, insistendo per la propria vittoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere. La decisione non si limita a prendere atto della dichiarazione della parte, ma ne verifica la coerenza con la struttura degli interessi coinvolti.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione della carenza. L’assenza di atti regionali di istituzione del sistema degli impianti minimi nello specifico settore di interesse della ricorrente dimostra una carenza originaria di interesse, e non un semplice venir meno dell’interesse in corso di causa. La precisazione non è neutra sul piano delle conseguenze.
Il Tribunale osserva che le Regioni avevano la facoltà di istituire il sistema di recupero dei rifiuti nell’ambito delle competenze loro riconosciute dalla legge, dalla Costituzione, dal PNGR e dalle pronunce del Consiglio di Stato. Ne deriva che le deliberazioni dell’ARERA, quand’anche lette nel senso di prefigurare la costituzione di un sistema di impianti minimi di trattamento, come preteso dalla ricorrente, non erano immediatamente lesive degli interessi della stessa.
La conseguenza processuale è duplice. Sul piano del rito, il ricorso è dichiarato improcedibile. Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controinteressata e del Ministero, liquidate in €. 4000,00 per ciascuno, oltre accessori di legge. Le spese sono invece compensate nei confronti di ARERA, che si era costituita con atto di mera forma.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.