Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 417 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza quando il titolo giudiziale è stato notificato al Ministero soccombente presso il domicilio reale e, alla data di proposizione del ricorso, è infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’omessa esecuzione del giudicato, non contestata dall’Amministrazione, giustifica l’ordine di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

Con separati ricorsi più docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Ivrea, che avevano riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica del docente per diversi anni scolastici. I ricorrenti hanno domandato la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattenute in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non risulta contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. I ricorrenti sono onerati di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Sul piano delle spese, il Collegio applica la soccombenza. La liquidazione avviene per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione disposta dal decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e della rappresentata difficoltà operativa dell’Amministrazione. Le spese sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con rifusione del contributo unificato.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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