L’ottemperanza per l’erogazione della Carta docente e la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 11479 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e non consente integrazioni o accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. La pubblica amministrazione, debitrice di una prestazione pecuniaria o strumentale, ove non fornisca chiarimenti sull’avvenuto adempimento, neppure a seguito dell’ordinanza del giudice che ne disponga la relazione, è condannata a provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Non sussiste il diritto alle penalità di mora in assenza di una specifica richiesta della parte ricorrente, che potrà essere avanzata in caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore antistatario della parte risultata vittoriosa nel giudizio di merito, agiva dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito dell’importo di 500 euro per l’anno scolastico 2021/2022, oltre accessori, e al pagamento delle spese di lite.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non forniva chiarimenti in ordine all’esecuzione del titolo, nonostante l’ordinanza del Giudice dell’ottemperanza che gli aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente inquadrato l’istituto, richiamando la natura meramente esecutiva del giudizio di ottemperanza promosso avverso pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Tale azione, ex art. 112, comma 2, c.p.a., è limitata all’accertamento dell’eventuale comportamento omissivo o elusivo della pubblica amministrazione, senza possibilità di ampliare il thema decidendum con accertamenti tipici del giudizio di cognizione.
Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore. A fronte delle allegazioni del ricorrente circa l’inadempimento, l’Amministrazione non ha dimostrato di aver correttamente eseguito la sentenza, né ha ottemperato all’obbligo di depositare una relazione sui fatti di causa. Da ciò il Collegio ha desunto la fondatezza della pretesa azionata, accogliendo il ricorso.
Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario, in caso di perdurante inadempimento, avrebbe dovuto provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, anche sostituendosi o superando l’eventuale dissenso di altre amministrazioni.
Il Collegio ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, che potranno essere richieste dalla parte solo in caso di ulteriore inottemperanza, e ha condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori di legge. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
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Nota della Redazione
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