Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1313 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, nel caso di titolo esecutivo di valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione, ma non ha contenuto costitutivo del diritto di credito. La dimensione esatta dell’obbligazione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti, sicché i conteggi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere spirato prima dell’azione di recupero coattivo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario ad acta nominato assume le funzioni solo su istanza del creditore e determina definitivamente quanto ancora dovuto.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente, la somma di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, respingendo espressamente la domanda sugli interessi. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione, che non ha adempiuto.

La creditrice ha allora proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa però la natura del giudizio: l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma svolge la sola funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali andranno verificati misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato hanno a disposizione dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel giudicato, dedotti gli importi versati. Gli interessi legali e di mora calcolati dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente generale indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. Non sono riconosciuti compensi al commissario, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali, né si ravvisano i presupposti per penalità di mora, risultando la pretesa garantita dagli interessi legali decorrenti dalla data della decisione fino al saldo. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Rilevata la serialità delle inottemperanze, il Collegio dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei conti per quanto di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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