Documentazione caratteristica militare e sindacato sulla discrezionalità valutativa (TAR Piemonte n. 1407 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La documentazione caratteristica del personale militare è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e si sottrae al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo che ricorrano profili di illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà manifesta. La compilazione mediante formulari standardizzati, con voci analitiche distinte, integra di per sé la motivazione dell’atto, qualificabile piuttosto come giustificazione. Ciascun periodo valutativo conserva autonomia rispetto agli altri. Il riconoscimento di un giudizio complessivamente positivo esclude la contraddittorietà della valutazione che, pur non attribuendo il massimo, dia conto di limitate problematiche organizzative e relazionali documentate dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, Ufficiale Superiore dell’Esercito, ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Amministrativo presso una struttura militare. Nella documentazione caratteristica relativa a un determinato periodo valutativo ha riportato il giudizio finale di “superiore alla media”.

Ha impugnato quel giudizio davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. In particolare ha sostenuto che l’atto sarebbe contraddittorio: gli si contestava di non aver assolto in modo ineccepibile ai propri compiti pur in un contesto di carenza di risorse. L’amministrazione si è costituita contestando le censure. La causa è stata discussa e decisa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura dell’atto. La documentazione caratteristica esprime ampia discrezionalità amministrativa e si forma tramite formulari standardizzati. La scomposizione in voci analitiche realizza già una forma di motivazione, poiché consente di ricostruire il percorso valutativo.

Il giudice amministrativo precisa la qualificazione dell’atto. La compilazione delle note caratteristiche non richiede il puntuale riferimento a singoli fatti o accadimenti e va qualificata come giustificazione più che come motivazione in senso proprio. Ciascun periodo valutativo, inoltre, conserva una propria autonomia rispetto agli altri.

Sul piano del fatto, il TAR rileva coerenza tra compilatore e revisori. I giudizi sono complessivamente lusinghieri: il ricorrente ha ottenuto un giudizio “superiore alla media”, che non può considerarsi non buono. Emergono tuttavia alcune limitate problematiche, soprattutto sul piano organizzativo e della gestione dei collaboratori.

Dalla documentazione prodotta dall’amministrazione risulta che, nel periodo di interesse, diversi addetti all’ufficio coordinato dal ricorrente hanno chiesto di cambiare ufficio. Le relative motivazioni non richiamavano tanto difficoltà organizzative oggettive quanto difficoltà relazionali nel rapporto con il superiore. L’amministrazione non ha negato le difficoltà di organico patite dall’ufficio.

Su queste basi il Collegio esclude che la valutazione sia contraddittoria o parziale. Il giudizio valorizza le qualità e l’impegno personale del ricorrente e non riconosce il massimo solo a fronte di un contesto in cui si sono manifestate minime problematiche. Il ricorso è pertanto respinto. La natura della controversia e la buona valutazione complessiva giustificano la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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