Diffida ex art. 244: il TAR Calabria ordina l’integrazione istruttoria in materia di SIN di Crotone (TAR Calabria n. 1389 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di una diffida emessa ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, il giudice amministrativo, ove ritenga insufficienti gli elementi acquisiti, dispone l’istruttoria necessaria al fine del decidere. Tale potere è esercitato quando la documentazione versata in atti non consente di valutare compiutamente la legittimità del provvedimento impugnato, in particolare con riferimento alla corretta individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento e alla completezza dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione. L’ordinanza istruttoria non richiede la trattazione del merito, ma è funzionale alla successiva decisione, con conseguente fissazione della nuova udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
La società, già proprietaria di un sito industriale ricadente nell’area del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, ha impugnato l’ordinanza n. 1/2025 con cui la Provincia di Crotone, ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, l’ha diffidata a provvedere all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle acque di falda, dei suoli e dello specchio acqueo marino, per la presenza di conglomerato idraulico catalizzato (CIC) e di materiali Tenorm (Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials).
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza e degli atti presupposti, tra cui la relazione istruttoria del 2024 e la comunicazione di avvio del procedimento. La Provincia di Crotone, Edison s.p.a. e la Regione Calabria si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria,Sezione Prima, esaminati gli atti di causa e le memorie difensive, ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti non fossero sufficienti per assumere una decisione definitiva sul merito della controversia. La complessità della vicenda, relativa all’individuazione dei soggetti obbligati alla bonifica di un’area di interesse nazionale connotata da una stratificazione di attività industriali e da un quadro ambientale di particolare criticità, ha indotto il Collegio a disporre un’integrazione istruttoria.
In particolare, il giudice ha ordinato alla Provincia di Crotone di produrre in atti l’ordinanza n. 3 del 19 giugno 2009 e la nota ICRAM del 21 aprile 2004, ritenuti documenti potenzialmente decisivi. Tali atti, risalenti nel tempo, potrebbero infatti risultare essenziali per verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, nonché per valutare la corretta individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento storico dell’area. Il termine concesso per l’adempimento è stato fissato in trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
La decisione di disporre l’istruttoria, anziché definire il giudizio, riflette la necessità di acquisire tutti gli elementi indispensabili per una compiuta valutazione, in linea con il principio di completezza dell’istruttoria procedimentale e processuale. Il Collegio ha inoltre fissato l’udienza pubblica di discussione del merito alla data del 25 novembre 2026, garantendo così la prosecuzione del giudizio e il contraddittorio tra le parti.
Nota della Redazione
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