La revoca in autotutela della cittadinanza iure sanguinis resta devoluta al giudice ordinario (TAR Calabria n. 1388 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non configurandosi alcuna posizione di interesse legittimo in capo al richiedente. La giurisdizione del giudice amministrativo è circoscritta ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di naturalizzazione per residenza ex art. 9 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ex art. 5 della medesima legge, limitatamente all’ipotesi in cui il motivo ostativo sia riferito al pericolo per la sicurezza nazionale. Tale riparto non è alterato dalla circostanza che l’atto impugnato sia un provvedimento di revoca in autotutela di un precedente riconoscimento, poiché la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, avendo riguardo alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, che nel caso di specie assume consistenza di diritto soggettivo.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Calabria il decreto sindacale con cui il Comune di San Lucido ha disposto la revoca in autotutela del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis loro accordata. Il Comune ha contestato l’asserita assenza dei requisiti necessari per il riconoscimento. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, mentre il Comune non ha svolto difese. La causa è stata trattata in camera di consiglio e le parti sono state sentite ai sensi dell’art. 60 c.p.a., che consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, per costante orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di cittadinanza è limitata ai soli casi di diniego di naturalizzazione per residenza e di naturalizzazione per matrimonio, e soltanto ove il motivo ostativo addotto dall’amministrazione riguardi il pericolo per la sicurezza nazionale. Al di fuori di tali ipotesi, le controversie relative alla trasmissione della cittadinanza per discendenza sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha richiamato, sul punto, la recente pronuncia del TAR Lazio, sez. V-bis, 30 aprile 2026, n. 7921, nonché l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 25398 del 2024.

Il Tribunale ha poi affrontato il profilo centrale della controversia, ossia l’incidenza della natura del provvedimento impugnato sulla determinazione del giudice munito di giurisdizione. I ricorrenti avevano infatti valorizzato la circostanza che l’atto gravato fosse una revoca in autotutela, ipotizzando che ciò potesse radicare la giurisdizione amministrativa. Il Collegio ha escluso tale conclusione, affermando che la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, il quale considera non solo la domanda concretamente proposta ma anche la causa petendi, ovvero la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta in giudizio.

Nel caso di specie, la posizione giuridica vantata dai ricorrenti ha senza dubbio la consistenza del diritto soggettivo alla cittadinanza, il cui accertamento non è suscettibile di degradazione a interesse legittimo per effetto dell’esercizio del potere amministrativo di autotutela. Ne consegue che la controversia rientra tra quelle attribuite al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., norma che disciplina la riassunzione del giudizio dopo la declinatoria di giurisdizione

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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