Annullamento d’ufficio della pretesa quote latte e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 3269 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una comunicazione di Agenzia per le erogazioni in agricoltura recante la richiesta di versamento del prelievo supplementare sulle consegne di latte, l’annullamento in via di autotutela dell’atto impugnato e la cancellazione della posizione debitoria dal Registro Nazionale dei Debiti determinano la cessazione della materia del contendere, per essere la pretesa della parte ricorrente integralmente soddisfatta. La dichiarazione di cessazione non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, quando la sopravvenuta inesigibilità del credito è riconducibile alla sua stessa attività e configura una soccombenza virtuale. Il rimborso del contributo unificato segue la medesima regola.

Il Fatto

La parte ricorrente, un’azienda agricola, impugnava la comunicazione con cui Agea richiedeva il versamento dei debiti esigibili, tra cui quelli relativi alla campagna 2003/2004, con iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto dall’art. 8 ter L. n. 33/2009. Il ricorso chiedeva l’annullamento degli atti, l’accertamento dell’inesistenza del debito a titolo di prelievo supplementare, l’ordine di ricalcolo in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia e il risarcimento per le somme medio tempore corrisposte.

Nel corso del giudizio, Agea depositava documentazione dalla quale risultava accertata l’inesigibilità del credito, con conseguente annullamento della comunicazione e cancellazione della posizione debitoria dal registro. La parte ricorrente depositava memoria adesiva dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’oggetto della pretesa è divenuto pacificamente inesigibile e che gli atti impugnati sono stati annullati dall’amministrazione in via di autotutela. Il venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto del soddisfacimento integrale della domanda, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La definizione del giudizio in questi termini non è neutra sul piano delle spese. Il Tribunale applica la regola della soccombenza, qualificata come virtuale e correlata all’inesigibilità del credito, ponendo a carico di Agea il rimborso del contributo unificato nella misura versata e la rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Il criterio seguito è coerente con il principio per cui l’esito favorevole ottenuto dalla parte ricorrente attraverso l’atto di ritiro dell’amministrazione non priva quest’ultima della qualità di parte soccombente, quando l’annullamento in autotutela intervenga per ragioni che ne confermano l’illegittimità o, come nel caso, l’infondatezza originaria della pretesa.

Il Collegio dà altresì atto, in conformità alle richieste delle parti, della sopravvenuta definizione della controversia, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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