Diminuente della metà per le contravvenzioni nel rito abbreviato e prescrizione (Cass. pen. Sez. III n. 32598 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato relativo a reato contravvenzionale, la diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. deve essere applicata nella misura della metà della pena e non di un terzo. Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che lamenti l’illegittima riduzione, è tenuto ad applicare la diminuente nei termini di legge, pur quando la pena irrogata in primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l’imputato. L’inammissibilità dei motivi non inficia l’esame della censura fondata, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

Il Fatto

La sentenza di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado con il rito abbreviato per la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: prescrizione del reato, mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., insussistenza della contravvenzione per difetto di abitualità e di stabile organizzazione, illegittima diminuente del rito abbreviato e negata attenuante speciale di cui all’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006. Il ricorrente censura, in particolare, che la pena sia stata ridotta di un terzo anziché della metà, come previsto per le contravvenzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i motivi non fondati. Quanto alla responsabilità, la censura è manifestamente infondata: la pronuncia impugnata riscontra appieno la condotta di raccolta e gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non, sulla base di argomenti concreti che il ricorso non affronta né contesta, mancando il necessario confronto con la motivazione di merito.

Anche il motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è infondato. La Corte di appello ha motivato in modo solido che l’esimente difetta radicalmente nei presupposti: il comportamento è abituale, essendo il ricorrente gravato da tre precedenti condanne per il medesimo reato, e il fatto non è di particolare tenuità per le modalità della condotta, il rilevante quantitativo di rifiuti e l’organizzazione, ancorché rudimentale, dell’attività illecita.

La censura sull’attenuante di cui all’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006 non è stata oggetto di appello e, pertanto, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Tutti questi motivi sono quindi inammissibili.

È invece fondata la censura sulla violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La Corte di appello, pur investita della questione, non si è pronunciata sul punto, limitandosi ad affermare che la pena non era riducibile in melius perché già determinata nel minimo edittale. L’argomento non è corretto: come affermato dalle Sezioni Unite n. 7578 del 17.12.2020, Acquistapace, il giudice di appello deve applicare la diminuente nella misura di legge, anche quando la pena irrogata in primo grado sia inferiore al minimo edittale e di favore per l’imputato.

La fondatezza della censura deve però misurarsi con l’intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more del giudizio di legittimità. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, PG/Polichetti, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

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