Notificazione al domicilio eletto impossibile e consegna al difensore (Cass. pen. Sez. III n. 32595 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di domicilio è una manifestazione di scienza, con cui l’imputato indica il luogo di abitazione o di abituale esercizio dell’attività professionale; l’elezione di domicilio è invece una manifestazione di volontà, con cui sceglie il luogo e la persona presso cui ricevere le notificazioni. Nell’ipotesi di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., la notificazione a mezzo posta non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario integra, senza ulteriori adempimenti, la notificazione divenuta impossibile e la dichiarazione mancante, insufficiente o inidonea di cui all’art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. Ne consegue che l’atto va consegnato al difensore, senza che gli organi notificatori abbiano il dovere o il potere di compiere altre ricerche, gravando sul destinatario l’onere di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Il Fatto

La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in punto di trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 7 D.I. 4/2019. Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di norme processuali poste a pena di nullità.

Il ricorrente assume che il decreto di citazione in appello sia stato erroneamente notificato presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che l’autorità giudiziaria abbia espletato alcuna ricerca anagrafica. L’ufficiale notificatore si sarebbe limitato a constatare che l’immobile, presso cui era stato eletto domicilio, era abitato da terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione tra dichiarazione ed elezione di domicilio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 41280 del 2006. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria residenza, manifestando la volontà di ricevere le notificazioni in quel luogo.

Il Collegio richiama poi il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 41280 del 2021, secondo cui, quando il domicilio dichiarato o eletto risulta inidoneo e la notifica è impossibile, l’atto va consegnato al difensore, senza ulteriori adempimenti. Grava sul destinatario l’onere di comunicare il mutamento del luogo.

La Corte precisa che l’impossibilità della notificazione non è integrata dalla temporanea assenza del destinatario attestata dall’agente postale, occorrendo che l’assenza determini la inidoneità del domicilio eletto.

Dalla relata risulta che l’ufficiale giudiziario si recò presso il domicilio eletto e constatò che lo stabile era occupato da altre persone, essendo l’abitazione venduta, con conferma dell’indirizzo da parte dell’anagrafe. Ne segue che la notifica presso il difensore è stata correttamente eseguita, essendo il domicilio eletto divenuto inidoneo.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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