Divieto di reformatio in peius e pena per reato satellite assolto (Cass. pen. Sez. 3 n. 6078 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. Il giudice di appello che, assolvendo l’imputato dal reato più grave di una continuazione criminosa, ridetermini la pena per i reati satellite, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado, ancorché il minimo edittale della nuova fattispecie sia più elevato. L’espressione “pena più grave per specie o quantità” di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. impone un confronto per quantità anche tra pene di specie diversa.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 335 cod. pen., ritenuto in primo grado come più grave all’interno di un medesimo disegno criminoso, e rideterminava la pena per le residue contravvenzioni. In particolare, applicava il minimo edittale della pena detentiva prevista per il reato di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2007 (arresto da sei mesi ad un anno), aumentandolo della stessa quota di quindici giorni già applicata in primo grado per l’altro reato satellite
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta il tema del rispetto del divieto di reformatio in peius quando, a seguito dell’assoluzione del reato più grave, il giudice di appello debba rideterminare la pena per i reati satellite. Il ricorrente lamentava che la nuova pena base, pur complessivamente inferiore, fosse stata fissata in misura superiore a quella indicata dal primo giudice.
I giudici di legittimità richiamano il principio delle Sezioni Unite n. 40910 del 2005, secondo cui il divieto concerne tutti gli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena, e la successiva precisazione delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014, che esclude la violazione quando, mutando la struttura del reato continuato, l’aumento per uno dei fatti sia maggiore, purché la pena complessiva non sia superiore. Da tale assetto, la giurisprudenza di legittimità ha tratto la regola per cui, in caso di assoluzione del reato più grave, il vincolo opera nei termini di una pena complessivamente inferiore, senza riguardo alle singole componenti.
La Corte prende posizione sul contrasto tra due orientamenti. Il primo, cui aderiva il Procuratore generale, riteneva legittima l’applicazione di una pena di specie diversa ma quantitativamente superiore, in quanto il confronto per “quantità” andrebbe riferito solo a pene della stessa specie. Il secondo, più convincente per il Collegio, afferma che l’espressione “pena più grave per specie o quantità” ha finalità di coordinazione logica, imponendo un confronto anche tra pene di specie diversa.
Quanto alla dedotta illegalità della pena inferiore al minimo edittale, la Corte osserva che il principio richiamato non opera per sanzioni alternative non omogenee e che la fattispecie di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 prevede anche l’ammenda, inferiore nel minimo a quella dell’art. 335 cod. pen. In ogni caso, l’eventuale errore andava imputato al primo giudice, non gravato da appello del pubblico ministero.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in un mese e quindici giorni di arresto. Rigetta, invece, il motivo sulla prescrizione, ritenendo correttamente applicato il regime di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 – 31 dicembre 2019.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 335 c.p. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o…
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello