Annullabile il diniego di accreditamento dei corsi senza preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 2546 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti ad istanza di parte l’omesso preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento, previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e specificato dall’art. 4 della Direttiva MIUR n. 170/2016, costituisce un vizio procedimentale che comporta l’annullamento del provvedimento finale, salvo che l’Amministrazione provi che la partecipazione del privato non avrebbe potuto mutare l’esito. La violazione resta insanabile anche quando il provvedimento sia vincolato. Parimenti illegittimo è il diniego che si limiti a richiamare una clausola della direttiva senza esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, in violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. L’annullamento per vizi che consentono la riedizione del potere non legittima la domanda risarcitoria, in difetto di un giudizio definitivo sulla spettanza del bene della vita.

Il Fatto

La società ricorrente, accreditata presso una Regione quale ente di formazione professionale, presentava nel 13 ottobre 2022 istanza di riconoscimento di quattro corsi di formazione per il personale scolastico, tramite la piattaforma ministeriale, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva Ministeriale n. 170/2016. Il rigetto giungeva soltanto in data successiva al termine procedimentale, con quattro comunicazioni separate recanti il medesimo riferimento alla carenza di un requisito della direttiva.

Non ottenendo riscontro alle istanze di accesso, riesame in autotutela e chiarimento trasmesse il 6 ottobre 2023, la società reiterava la domanda il 12 ottobre 2023 per non decadere dalla successiva annualità. Anche tale istanza veniva respinta tardivamente, con comunicazione del 19 marzo 2025. La società impugnava i due dinieghi, contestava l’inerzia sulle istanze di accesso e chiedeva l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il motivo relativo al mancato preavviso di rigetto. L’art. 4 della Direttiva n. 170/2016 impone all’Amministrazione di comunicare l’esito negativo degli accertamenti e di assegnare un termine per le controdeduzioni, prima della scadenza del 15 luglio. La disposizione di settore specifica il principio generale dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone l’interlocuzione preventiva prima dell’adozione del diniego.

Nel caso concreto l’Amministrazione ha omesso qualsiasi comunicazione anticipata, inviando direttamente l’esito finale con due serie di mail, nel 2023 e nel 2025. La ricorrente, se informata, avrebbe potuto discutere la conformità dell’istanza al requisito contestato e produrre ulteriori integrazioni. Secondo il consolidato orientamento richiamato, l’onere di dimostrare l’immodificabilità dell’esito grava sull’Amministrazione, che non lo ha assolto: il vizio è quindi insanabile e determina l’annullamento.

Fondato è anche il motivo sulla carenza motivazionale. Il diniego si limita a evocare la mancanza del requisito dell’art. 5, comma 4, lett. f) della Direttiva n. 170/2016, senza esplicitare le ragioni tecniche del Comitato valutativo, pur a fronte della dichiarazione esplicativa prodotta dalla società e della relazione richiesta dal Tribunale con ordinanza istruttoria. L’atto non consente di percepire le ragioni del rigetto e viola l’art. 3 della legge n. 241/1990.

Il Collegio rigetta invece la domanda risarcitoria. Quando l’annullamento consegue a vizi che consentono la riedizione del potere, senza un giudizio definitivo sulla spettanza del bene, il danno non può essere valutato se non all’esito della nuova determinazione amministrativa. Il danno da ritardo, relativo a un interesse legittimo pretensivo, richiede la dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata a esito favorevole, non potendosi presumere per il solo fatto del ritardo.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento del diniego relativo all’istanza del 12 ottobre 2023, restando assorbito il quarto motivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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