Il termine per l’azione disciplinare decorre dalla definitività della sentenza penale (TAR Lombardia n. 3649 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare a carico di appartenenti alla Polizia di Stato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla definitività della sentenza penale e dalla conoscenza attuale e qualificata della stessa da parte dell’Amministrazione. La scelta di attendere la definizione del giudizio penale prima di avviare l’azione disciplinare è conforme alla normativa e non viola i principi di tempestività, buon andamento e tutela dell’affidamento. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla commisurazione della sanzione costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso un Commissariato, è stato destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per 3 mesi, irrogata ai sensi dell’art. 6 n. 1 in relazione all’art. 4 n. 18 del d.P.R. n. 737/1981. I fatti risalgono a una denuncia per truffa presentata nell’anno 2010: il ricorrente aveva posto in vendita un bene contraffatto, mentre il pagamento risultava effettuato su una carta a lui intestata.
Il procedimento penale si è concluso con archiviazione. Solo dopo tale esito, il 19/4/2021 è stato avviato il procedimento disciplinare, sfociato nel decreto impugnato davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è respinto. Il Collegio osserva che l’Amministrazione ha legittimamente atteso la definizione del procedimento penale relativo ai medesimi fatti. L’art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981 dispone che, quando da un procedimento penale emergono fatti che rendono l’appartenente passibile di sanzione, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
A ciò si affianca l’art. 11 dello stesso decreto, che prevede la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale con sentenza passata in giudicato. Dall’esegesi coordinata delle due disposizioni — conformemente a Cons. Stato, sez. II, n. 5307 del 2024 — si desume che il requisito della definitività, pur non espressamente richiamato dall’art. 9, debba ritenersi implicitamente richiesto.
Diversamente opinando, si imporrebbe all’Amministrazione l’avvio di un procedimento che, per effetto dell’art. 11, dovrebbe essere immediatamente sospeso, con irragionevolezza e inutilità dell’azione. La lettura è confermata da TAR Lazio, sez. I-quater, n. 15526/2022, n. 11842/2023 e n. 13881/2024, secondo cui la norma condiziona il decorso del termine alla definitività della sentenza penale e alla conoscenza qualificata della stessa.
Anche il secondo motivo è respinto. La valutazione sulla gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo profili di abnormità o travisamento. Il Consiglio provinciale di disciplina ha ricostruito i fatti e ha bilanciato la condotta con i precedenti di servizio e disciplinari, dando atto del risarcimento integrale del danno alla vittima, pur tardivo. La lesione del prestigio della Polizia di Stato è stata ritenuta in re ipsa. Il gravame è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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