Occupazione sine titulo e obbligo di determinarsi tra restituzione e acquisizione sanante (TAR Veneto n. 1097 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione di un’area privata per la realizzazione di un’opera pubblica in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità integra un illecito a carattere permanente, che l’amministrazione ha l’obbligo di far cessare. L’irreversibile trasformazione del fondo non determina il trasferimento della proprietà né impedisce la restituzione dell’area illegittimamente appresa. In presenza di una domanda di condanna, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità: deve concedere a quest’ultima un congruo termine per decidere, nell’esercizio della propria discrezionalità, se restituire l’area previa riduzione in pristino oppure disporne l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, con il correlativo indennizzo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni nel Comune di Piovene Rocchette, lamentano che l’amministrazione ha realizzato una strada comunale su parte dei loro mappali in forza di un decreto di occupazione d’urgenza risalente al 1979. Il trasferimento di proprietà non è mai stato formalizzato e l’indennizzo non è stato corrisposto. Dopo reiterate richieste rimaste in gran parte inevase, essi hanno diffidato il Comune ad attivare il procedimento di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.
In pendenza di un primo ricorso avverso il silenzio, il Comune ha adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza, sul presupposto che una licenza edilizia del 1973 avesse imposto la cessione dell’area, con compensazione tra indennizzo e oneri concessori. I ricorrenti impugnano il diniego e chiedono la condanna all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il titolo dell’occupazione muovendo dal rilievo che, sebbene la licenza edilizia n. 226 del 19 dicembre 1973 recasse la prescrizione di cessione del terreno per la nuova strada, la successiva variante del 16 aprile 1974 ha eliminato tale previsione. Non occorre quindi una revoca espressa: la variante supera il precedente vincolo, e la prescrizione non è riprodotta nemmeno nella variante n. 128 del 1977. Essa non risulta più condizione del titolo edilizio definitivo.
La ricostruzione è confermata dalla corrispondenza intercorsa negli anni tra la proprietà e il Comune. Diverse note dell’amministrazione riconoscono che l’occupazione è avvenuta senza il necessario indennizzo e senza trasferimento delle particelle, sì che la strada resta su area di sedime privata. Il Comune non ha mai adottato un provvedimento espropriativo né corrisposto le somme dovute. L’area risulta pertanto occupata senza titolo.
Il Collegio qualifica la vicenda come illecito permanente e richiama il principio per cui l’irreversibile trasformazione del fondo non trasferisce la proprietà né preclude la restituzione. Sul rimedio invocato, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2020, secondo cui l’art. 42 bis trova applicazione in tutte le ipotesi di utilizzazione e modificazione di un bene altrui per scopi di interesse pubblico in assenza di titolo, quale che sia la ragione di tale assenza.
Da ciò discende il limite del giudizio di legittimità: non spetta né al privato né al giudice determinare il destino del fondo. La scelta tra restituzione, previa rimessione in pristino, e acquisizione sanante compete esclusivamente all’autorità. Il Comune va quindi condannato a determinarsi per porre fine all’occupazione, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Il ricorso è accolto, con condanna del Comune soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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